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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18210/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2016, impugnato dalla contribuente. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, sulla base di una nota dell'Ufficio che avrebbe riferito l'annullamento della pretesa, disponendo però che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate. La contribuente ha ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: (i) violazione degli artt. 115 e 91 c.p.c., in relazione agli artt. 1, comma 2, e 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe recepito apoditticamente una dichiarazione dell'Ufficio senza alcun provvedimento documentale di sgravio o annullamento dell'atto; (ii) violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 132, comma 2, n. 4, e 92 c.p.c., per motivazione apparente sulla compensazione delle spese, non sorretta da ragioni gravi ed eccezionali né da soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti delle censure sulle spese. Ha precisato che non poteva essere riesaminata la statuizione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, perché la ricorrente aveva chiesto espressamente la cassazione solo della regolamentazione delle spese. Ha quindi ritenuto che la decisione sulle spese fosse priva di una motivazione idonea: la compensazione/irripetibilità era stata affermata in modo apodittico, come mera conseguenza dell'estinzione, senza indicare alcuna specifica ragione conforme all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e ai principi sull'obbligo di motivazione. Per questo la sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura, per contestare che il giudice abbia recepito senza prova documentale la dichiarazione dell'Ufficio.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per affermare la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese, consentita solo nei limiti previsti dalla legge e con adeguata motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Menziοnato in relazione all'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la cessazione della materia del contendere in presenza di definizione della pendenza tributaria; la Corte precisa però che la censura sull'estinzione era preclusa dal petitum limitato alle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    "1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate."

    È la disciplina speciale delle spese nel processo tributario: regola generale della soccombenza, deroga solo per soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato quale fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato quale fondamento formale della censura per nullità della motivazione o della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro sovranazionale del giusto processo e della motivazione della decisione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione delle norme sul sindacato di legittimità della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nei passaggi sulle anomalie motivazionali censurabili in cassazione, nei limiti del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regola è la condanna della parte soccombente alle spese; la compensazione è eccezionale e richiede, oltre ai presupposti di legge, una motivazione espressa e logica sulle ragioni che la giustificano.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve comunque applicare la disciplina sulle spese e spiegare perché ricorrono i presupposti della deroga alla soccombenza.
  • La motivazione sulle spese è censurabile in cassazione quando sia meramente apparente, cioè quando si limiti a formule apodittiche o a un rinvio automatico all'esito estintivo del giudizio senza un percorso argomentativo riconoscibile.
  • Nel giudizio di legittimità la parte può limitare l'impugnazione a una sola statuizione della sentenza; in tal caso restano precluse le censure dirette contro i capi non impugnati espressamente.
  • In tema di spese processuali tributarie, l'annullamento o sgravio dell'atto non esonera il giudice dal verificare e motivare in concreto la regolazione delle spese, secondo la complessiva valutazione della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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