Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05364/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castelli ha proposto tre motivi: (i) vizio di motivazione per mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice (art. 217 l. fall.), sostenendo che i prelievi fossero destinati a spese personali; (ii) travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste Bagli e alla valutazione della ricostruzione contabile del dott. Balsamo; (iii) vizio di motivazione per mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in semplice (omessa tenuta della contabilità). Paola Maggia ha proposto due motivi: (i) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (deducendo anche un errore di numerazione dei motivi in sede di appello e mancata risposta); (ii) vizio motivazionale in ordine alla responsabilità per le condotte distrattive ascrittele (mancato accertamento del ruolo concreto, mancata audizione di testimoni, errori bancari, bonifici disposti dal marito ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Enrico Castelli ritenendolo infondato in tutti i motivi: ha confermato la qualificazione giuridica delle condotte come bancarotta fraudolenta "impropria" patrimoniale in relazione a prelievi dal patrimonio separato della farmacia (art. 223), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo al travisamento della prova sulla tenuta contabile per essere non perspicuo e irrilevante ed ha respinto la domanda di derubricazione senza esaminare ex officio il dolo specifico non dedotto in cassazione. Il ricorso di Paola Maggia è stato invece accolto limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha ravvisato che il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche era rimasto del tutto privo di risposta in motivazione e perciò ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente al giudizio di pena; per il resto il ricorso di Maggia è stato respinto e la responsabilità per le specifiche condotte distrattive confermata (spese con carte di credito per €32.211 e bonifici per €24.407). È stata condannata la mancata pronuncia sulle attenuanti generiche e disposta la rimessione della determinazione della sanzione alla Corte d'appello. Castelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta semplice patrimoniale; la Corte rileva che tale fattispecie presuppone spese personali con causa economica razionale e che la mera destinazione a usi personali non esclude la rilevanza della qualificazione come bancarotta "impropria" se il bene è tratto dal patrimonio societario separato

  • art. 216 legge fallimentare

    Riguarda le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale/omissione di tenuta dei libri contabili; la Corte osserva che l'omessa tenuta può rientrare anche nell'art. 216 ma richiede dolo specifico, che l'appellante non ha dedotto in cassazione

  • art. 222 legge fallimentare

    Si riferisce ai reati commessi dal fallito sul proprio patrimonio personale; la Corte distingue chiaramente i fatti relativi a beni personali (rientranti in art. 222) da quelli sul patrimonio sociale

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta "impropria" (delitti commessi sull'attivo della società); la Corte ha qualificato i prelievi dal conto della farmacia come distrazione dal patrimonio separato della società e quindi come bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell'art. 223

  • art. 224 legge fallimentare

    Norma connessa alla responsabilità degli amministratori e di chi abbia funzioni gestorie; richiamata nel quadro di distinzione tra responsabilità del socio illimitatamente responsabile e dell'amministratore di fatto

  • art. 147 legge fallimentare

    Regola l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili; la Corte ricorda che la configurabilità della bancarotta "propria" del socio richiede che il fallimento sia stato esteso al socio entro i termini previsti

  • art. 148 legge fallimentare

    Sancisce la separazione tra massa fallimentare della società e quella del socio; la Corte ne trae principio per affermare la distinzione tra patrimonio sociale e personale e per spiegare perché il prelievo dal conto societario integra reato rispetto al patrimonio sociale

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte preliminare relativa all'impedimento del difensore: la Corte ricorda che per ottenere rinvio per legittimo impedimento occorre indicare la possibilità di sostituto e altre circostanze, ed ha ritenuto inammissibile la richiesta tardiva del difensore di Castelli

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche sia rimasto senza risposta in motivazione e ciò ha giustificato l'annullamento parziale per vizio di motivazione

Massime di principio

  • Se i prelievi o le distrazioni riguardano il patrimonio separato della società (anche di fatto), la fattispecie più corretta è spesso la bancarotta "impropria" (art. 223) e non la bancarotta "propria" del socio (art. 222), salvo che si tratti di beni personali del socio.
  • La trasformazione di risorse societarie in beni personali (es. acquisto di immobili) è idonea a integrare distrazione e pregiudizio per i creditori sociali, rilevando ai fini della bancarotta fraudolenta anche se il bene finale è intestato al socio.
  • La Corte di legittimità non rivede le valutazioni di merito sui fatti e sull'attendibilità delle prove, salvo travisamenti evidenti e perspicui; i motivi di cassazione devono essere chiari e specifici per essere ammissibili.
  • L'omessa tenuta dei libri contabili può integrare sia la bancarotta semplice che la fraudolenta documentale: la scelta dipende dall'elemento soggettivo (dolo specifico) che l'appellante deve arguire e dedurre; la Cassazione non supplisce all'onere di deduzione dell'appellante.
  • Il mancato esame di un motivo d'appello (es. richiesta di attenuanti generiche) nella motivazione della sentenza di merito costituisce vizio che può determinare annullamento limitatamente al profilo non deciso e rinvio per nuovo esame.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere tempestiva e dettagliata (specificare l'impossibilità di sostituto e le ragioni dell'essenzialità della presenza): l'omessa o tardiva giustificazione può portare al rigetto dell'istanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.