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Ordinanza

Ordinanza n. 1796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha disposto la sospensione o la riforma cautelare dell'ordinanza impugnata. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale misura idonea a tutelare le esigenze cautelari. In ragione della novità della questione, ha compensato le spese del doppio grado della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare relativa a una controversia concernente una procedura universitaria. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né le censure rivolte agli atti amministrativi sostanziali. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le esigenze cautelari rappresentate potevano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quale misura di tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale soluzione sia idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il Consiglio di Stato può disporre tale misura ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.
  • La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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