Cassazione Penale, Ordinanza n. 24992/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la ritenuta sussistenza della condotta violenta necessaria per integrare la rapina; la Cassazione ha però rilevato che la motivazione di merito, fondata sul compendio probatorio, descriveva una condotta violenta dell'imputato, sia pure limitata nel tempo, idonea a integrare il delitto contestato. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto anche tale doglianza manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se arbitraria, illogica o priva di adeguata motivazione, evenienze escluse nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di legalità e discrezionalità nella determinazione della pena, nell'ambito del sindacato sulla commisurazione sanzionatoria.
Richiamato quale parametro per la graduazione della pena e per il controllo di legittimità sulla sufficienza e non arbitrarietà della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza della violenza, quale elemento integrante la rapina, è giudizio di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente coerente e ancorata al compendio probatorio.
- In tema di rapina, una condotta violenta anche di breve durata può essere sufficiente a integrare il fatto tipico, purché la motivazione dia conto del nesso tra violenza e impossessamento.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione delle circostanze del fatto.
Come è indicizzato
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