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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18900/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito di accertamenti della Guardia di finanza, due società e i rispettivi amministratori erano stati convenuti dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il risarcimento del danno erariale corrispondente a finanziamenti pubblici percepiti indebitamente nell'ambito di un contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 488 del 1992. La sentenza d'appello della Corte dei conti per la Regione Sicilia aveva confermato la condanna. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, sostenendo che mancasse il rapporto di servizio necessario per radicare la giurisdizione contabile, poiché il contributo era destinato a sostenere un'iniziativa economica privata e il privato non aveva partecipato all'esercizio di funzioni o servizi pubblici dell'ente erogatore. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del r.d. n. 2440 del 1923 e degli artt. 13 e 52 del r.d. n. 1214 del 1934, in relazione all'art. 103 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della giurisdizione contabile in materia di danno erariale derivante da indebita percezione di contributi pubblici, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita o comunque utilizzata in modo difforme dalle finalità previste, perché in tal caso si configura un rapporto di servizio con l'amministrazione erogante. Ha escluso che la destinazione del contributo a un'iniziativa privata impedisca di per sé la giurisdizione della Corte dei conti, rilevando che nel caso della legge n. 488 del 1992 il coinvolgimento dell'impresa privata è strumentale alla realizzazione di obiettivi pubblici di sviluppo economico in aree svantaggiate. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata. Il ricorso è stato rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto e senza statuizione sulle spese per la sola partecipazione formale del Procuratore generale.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    non è violato dal principio secondo cui il rapporto di servizio può configurarsi anche quando il privato sia obbligato a utilizzare fondi pubblici secondo le regole e per i fini stabiliti dalla legge o dall'ente erogatore; rileva il nesso con la gestione contabile e la finalizzazione pubblica della risorsa.

  • L. n. 488 del 1992

    il contributo previsto dalla legge è finalizzato a incentivare attività economiche nelle aree svantaggiate e l'impresa privata è strumento della realizzazione del fine pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendone i presupposti, va posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 81, 82, 83, primo comma

    le disposizioni richiamate sono state evocate come oggetto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 52

    le disposizioni richiamate sono state evocate come oggetto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In materia di danno erariale, la giurisdizione contabile può radicarsi anche quando il contributo pubblico sia erogato a un soggetto privato, se la risorsa è stata illegittimamente percepita o impiegata in modo difforme dalle finalità pubbliche previste.
  • Il rapporto di servizio ai fini della responsabilità contabile non richiede necessariamente che il privato svolga compiti istituzionali dell'amministrazione in senso stretto; è sufficiente che egli sia tenuto a utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e i fini imposti dall'ordinamento o dall'ente erogante.
  • La finalizzazione di un finanziamento pubblico a un'iniziativa economica privata non esclude la giurisdizione della Corte dei conti quando l'iniziativa privata è essa stessa mezzo di attuazione di un interesse pubblico delineato dalla legge.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'estensione della giurisdizione contabile è manifestamente infondata se il controllo della Corte dei conti rimane ancorato al nesso con la gestione e destinazione della risorsa pubblica.
  • In caso di rigetto del ricorso, deve darsi atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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