Cassazione Civile, Ordinanza n. 02015/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Nel giudizio originario un privato aveva proposto opposizione contro una pretesa di pagamento pari a euro 4.438,65 per sanzioni amministrative. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello, aveva accolto l'impugnazione principale del privato limitatamente alla misura delle spese di lite liquidate in primo grado e aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'agente della riscossione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 91, 132 nn. 4 e 10 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, nel liquidare le spese del giudizio di appello, aveva erroneamente determinato il valore della controversia considerando solo l'oggetto dell'appello principale, cioè il quantum delle spese di primo grado, e non anche l'appello incidentale dell'ente, con il quale era stato devoluto al giudice di secondo grado l'intero oggetto della causa. Secondo il ricorrente, il valore andava quindi parametrato alla domanda originaria, con applicazione dello scaglione tariffario superiore.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore, osservando che il Tribunale, pur richiamando il principio secondo cui nel giudizio di impugnazione il valore della controversia è quello determinato dalla devoluzione, aveva poi applicato, per la liquidazione delle spese del secondo grado, lo scaglione fino a euro 1.100,00. Ciò era erroneo perché l'appello incidentale dell'agente della riscossione, contenendo una nuova contestazione del difetto di interesse ad agire dell'opponente, aveva riportato davanti al giudice di secondo grado l'intero oggetto del giudizio di primo grado. Ne conseguiva che il valore della causa doveva essere determinato in base alla domanda originaria, con applicazione dello scaglione tariffario fino a euro 5.200,00. Il ricorso è stato quindi accolto nei termini indicati dalla decisione, con correzione del criterio di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi; la Corte ne applica il criterio in relazione all'effettiva devoluzione del giudizio di impugnazione
richiamato per la liquidazione delle spese secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa
richiamato in relazione alla regolazione e liquidazione delle spese di lite
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, in relazione alla censura sulla liquidazione delle spese
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge un'autonoma specificazione della sua portata
utilizzato per la trattazione camerale con proposta del relatore
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato in base all'effettiva devoluzione al giudice di secondo grado, non solo in relazione al petitum dell'impugnazione principale.
- Se l'impugnazione incidentale ripropone l'intero oggetto del giudizio di primo grado, il valore della causa per il grado di appello deve essere ancorato alla domanda originaria.
- La liquidazione delle spese in appello è censurabile quando sia applicato uno scaglione tariffario incongruo rispetto al valore effettivamente rilevante della controversia devoluta.
- Il criterio di determinazione del valore ai fini tariffari deve essere coerente con l'oggetto sostanziale del giudizio e con le questioni effettivamente portate all'esame del giudice dell'impugnazione.
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