Cassazione Civile, Ordinanza n. 02986/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da un soggetto che aveva eseguito interventi e riparazioni su tre veicoli, chiedendo il pagamento del compenso per le prestazioni rese e il rimborso delle somme anticipate per i ricambi. Il convenuto contestava la pretesa, sostenendo che l'attività fosse svolta in violazione della normativa di settore relativa alla qualificazione richiesta per l'attività di autoriparazione e che, comunque, il corrispettivo fosse già stato pagato. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, riconosceva solo una somma inferiore a quella richiesta. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza del 24 marzo 2023. Avverso tale ordinanza veniva poi proposto ricorso per revocazione, deducendo errore revocatorio per avere la Corte omesso di considerare un fatto decisivo: lo svolgimento dell'attività di meccanico in violazione delle norme che richiedono una specifica qualificazione professionale, a tutela della sicurezza stradale e dell'ambiente. Successivamente, gli eredi del ricorrente originario e la controparte depositavano una nota congiunta di rinuncia al ricorso e al controricorso, dichiarando cessata la materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e al controricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la condanna alle spese perché alla rinuncia avevano aderito anche le altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale. Ha precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per applicare il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace ai fini dell'estinzione del giudizio se risultano osservati i requisiti previsti dalla norma.
In presenza di adesione alla rinuncia da parte delle altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non viene pronunciata la condanna alle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Era invocata dal ricorrente per sostenere l'illiceità dell'attività di autoriparazione svolta senza i requisiti richiesti.
Era invocata dal ricorrente come normativa di settore che imporrebbe una qualificazione professionale per l'attività svolta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta con il rispetto dei requisiti di legge e con l'adesione delle altre parti nelle forme richieste, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia con adesione delle altre parti, non va pronunciata la condanna alle spese.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, in linea con la giurisprudenza richiamata, l'applicazione del doppio contributo unificato.
- L'eventuale deduzione di errore revocatorio diviene priva di rilievo processuale se il giudizio viene definito per rinuncia prima della decisione sul merito della revocazione.
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