Cassazione Penale, Sentenza n. 46293/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione (unico motivo): la difesa ha censurato come illogico e contraddittorio il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, dato che l'imputata aveva evidenziato precarie condizioni economiche; il diniego avrebbe fatto leva sull'"evidente insolvibilità" dell'imputata e sulla presunta maggiore funzione afflittiva/rieducativa della pena detentiva, benché sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. e concessa la sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla valutazione della richiesta di sostituzione della pena. Ha affermato che il richiamo all'"evidente insolvibilità" come motivo di diniego è criterio errato, posto che la possibilità di sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità del giudice e resta consentita anche per persone in condizioni economiche disagiate; ha richiamato i criteri dell'art. 133 cod. pen. (condizioni di vita individuale, familiare e sociale) che devono guidare la valutazione. Poiché la Corte territoriale non ha indicato elementi di fatto idonei a giustificare il diniego, la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione della conversione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
riconosce una circostanza attenuante per il reato di ricettazione
Nel caso è stata riconosciuta la circostanza attenuante, elemento che attenua la gravità della condotta e rende più fondata la valutazione favorevole alla sostituzione della pena
criteri per la determinazione della pena (tra i quali condizioni di vita individuale, familiare e sociale)
La Corte richiama che nella valutazione discrezionale della sostituzione il giudice deve considerare i criteri di cui all'art. 133, inclusi i fattori personali, familiari e sociali dell'imputato, mentre le sole condizioni economiche non costituiscono criterio autonomo
art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
limita la considerazione della prognosi di inadempimento alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata)
La pronuncia chiarisce che il rischio di inadempimento ostativo alla sostituzione riguarda solo le misure sostitutive con prescrizioni; quindi l'insolvenza economica non può essere usata automaticamente per negare la conversione in pena pecuniaria
norme procedurali applicate al trattamento del ricorso
Rimandano alle forme procedurali previste per l'esame del ricorso in Cassazione nel periodo emergenziale e alla loro applicabilità nel caso concreto
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità del giudice: la valutazione deve tener conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (condizioni personali, familiari e sociali), non delle sole condizioni economiche
- L'insolvenza o la povertà dell'imputato non sono di per sé motivo valido per negare la conversione della pena in sanzione pecuniaria; anzi la giurisprudenza ammette la sostituzione anche per persone in condizioni economiche disagiate
- Il rischio di inadempimento ostativo alla sostituzione (ai sensi dell'art. 58, comma 2, l. 689/1981) riguarda solo le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non la conversione in pena pecuniaria semplice
- Se il giudice nega la sostituzione, la motivazione deve indicare elementi di fatto concreti (es. gravità della condotta, rilevanza dell'offesa) che giustifichino la scelta; motivazioni generiche o contraddittorie possono portare all'annullamento in Cassazione
- Il riconoscimento di attenuanti o la concessione della sospensione condizionale della pena rendono più necessario un esame motivato e coerente della possibilità di sostituzione della pena detentiva
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