Ordinanza n. 1974/2026 - Palermo, Sezione 3
per l‘ottemperanza del d.i. 3001/2024 Tribunale Palermo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3001/2024 del Tribunale di Palermo
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3001/2024 del Tribunale di Palermo. Dal testo risulta che il decreto era già stato soddisfatto in via giudiziaria nel procedimento n. R.G. 401/2025, definito con sentenza n. 1793/2025, ma residuava una parte della relativa esecuzione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Comune resistente chiarimenti sull'eventuale procedimento in corso per l'ottemperanza della parte residua del decreto. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al Comune di fornire chiarimenti sull'eventuale procedimento in corso per l'esecuzione della parte residua del decreto ingiuntivo. Ha assegnato al Comune il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 24 luglio 2026; la segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche via PEC al Comune, considerata la sua mancata costituzione.
Norme richiamate
Richiamato quale base per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
Richiamato nel quadro degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti risulta che il titolo esecutivo è stato già soddisfatto solo parzialmente, il giudice può acquisire dall'amministrazione chiarimenti specifici sull'esecuzione della parte residua prima di definire la domanda.
- L'incombente istruttorio può essere assegnato all'amministrazione resistente mediante un termine decorrente dalla notificazione dell'ordinanza, con successiva fissazione di una camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente non impedisce al giudice di ordinarne la diretta comunicazione, anche tramite PEC, quando tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dell'incombente istruttorio.
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