Cassazione Penale, Sentenza n. 48900/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo di essersi dimesso nel 2013 e di non aver più avuto alcun ruolo gestionale, neppure di fatto, pertanto non potendo essere ritenuto responsabile per il fallimento verificatosi successivamente. Ha inoltre richiamato dichiarazioni del curatore fallimentare e di un terzo (Prugno Salvatore) secondo cui l'attività avrebbe funzionato sino al 2012 e solo dal 2013 non sarebbe stata consegnata contabilità; ha fatto notare di essere stato assolto per i fatti contestati ai capi 1 e 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e semplicemente replicava censure già affrontate e respinte dal giudice di merito. È stata confermata la condanna di Pavia per i reati previsti dall'art. 223, comma secondo, nn. 1 e 2 della legge fallimentare: falsificazione del bilancio al 31/12/2012 e condotte dolose consistite nell'omissione del versamento di imposte e contributi previdenziali dal 2009 al 2016, riconoscendo che fino alla data delle dimissioni (6/11/2013) l'imputato svolgeva un effettivo ruolo gestionale, in particolare come vicepresidente del CdA con responsabilità commerciali e contabili, e che aveva partecipato alla falsificazione del bilancio e alla omissione del versamento dell'IVA. Conseguentemente il ricorso è respinto, sono confermate le conseguenze civili e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 223, comma secondo, nn. 1 e 2
presente nel testo della sentenza
Norma applicata per imputare reati connessi al fallimento: falsificazione del bilancio e omissione di adempimenti fiscali e previdenziali che hanno cagionato il dissesto e il fallimento della società
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
presente nel testo della sentenza
Fondamento giuridico del motivo di ricorso (erronea applicazione delle norme penali); la Corte ha ritenuto che l'esposizione risultasse generica e sostanzialmente riproponesse censure di merito già esaminate
legge n.176/2020, art. 23, comma 8
presente nel testo della sentenza
Norma procedurale che ha consentito l'esame del ricorso senza intervento delle parti secondo le modifiche previste, ossia trattazione nelle forme previste dalla legge
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare specifici errori di diritto o vizi di motivazione: censure generiche o la mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili
- La dimissione formale da cariche sociali non esclude la responsabilità penale se sussistono elementi che dimostrano che l'interessato ha, fino alla dimissione, svolto funzioni gestorie o ha posto in essere condotte rilevanti ai fini del dissesto
- La responsabilità per reati connessi al fallimento può basarsi su comportamenti anteriori alla dichiarazione di fallimento (es. falsificazione del bilancio, omissione di versamenti fiscali) e non richiede che tutti gli atti materialmente determinanti siano successivi alla dimissione
- In giudizio di cassazione è cruciale contestare in modo puntuale la ricostruzione giuridica e probatoria del giudice di merito; rapporti, dichiarazioni e valutazioni del curatore o di terzi devono essere contestate con elementi contrari concreti
- L'assoluzione per taluni capi non impedisce la conferma della condanna per altri capi se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione e il ricorso non dimostra un errore di diritto
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