Cassazione Penale, Ordinanza n. 15573/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e non misurati con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la Corte il ricorso connotato da palese carattere dilatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato per detenzione di alcune dosi di cocaina, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate perché fattuali, generiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e prive di una critica specifica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La disposizione è richiamata come titolo di reato per la detenzione di alcune dosi di cocaina, in relazione alla fattispecie di lieve entità.
Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
È richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e non può limitarsi a censure generiche o meramente assertive.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente fattuali, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di censura rispetto agli argomenti decisivi della decisione di merito; non è sufficiente una contestazione apodittica dell'affermazione di responsabilità.
- La manifesta infondatezza dei motivi e il carattere dilatorio del ricorso legittimano la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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