Cassazione Penale, Sentenza n. 14312/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Patrizia Fabozzi ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 1077/19 che la aveva dichiarata colpevole del reato di estorsione. La ricorrente denunciava violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che l'elezione di domicilio valorizzata dalla Corte di appello non riportava il numero di procedimento cui si riferiva e dunque non poteva costituire valido presupposto per il rigetto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia rispettato il necessario grado di specificità: non ha chiarito se l'elezione di domicilio indicata dalla Corte di appello riguardasse un diverso procedimento, non ha documentato l'esistenza di ulteriori procedimenti a suo carico e non ha indicato in quale eventuale altro procedimento fosse intervenuta, fatti tutti noti alla ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell'orientamento delle Sezioni Unite invocato dalla ricorrente (sent. n. 23947/2020), attinente a un diverso caso (elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio). Si è richiamata la giurisprudenza secondo cui l'art. 629-bis c.p.p. esclude l'accesso alla rescissione del giudicato per chi non dimostri l'"incolpevole mancata conoscenza del processo", imponendo un onere probatorio e di allegazione dei fatti processuali, pur lasciando al giudice poteri integrativi. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione; la Corte non ha esaminato sostanzialmente la questione per inammissibilità del ricorso dovuta a insufficiente specificità delle allegazioni.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme denunciate; come per l'art. 157, la contestazione è stata ritenuta insufficiente e non documentata.
Interpretato come norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza: impedisce la rescissione del giudicato se il condannato non prova l'"incolpevole mancata conoscenza del processo". L'onere probatorio e di allegazione ricade sul richiedente; la norma non è superata automaticamente dall'accertamento delle condizioni dell'art. 420-bis.
Riferimento normativo richiamato per evidenziare che non sussiste un automatismo tra le condizioni previste dall'art. 420-bis e l'accesso alla rescissione del giudicato disciplinata dall'art. 629-bis.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama l'onere di allegazione dei "fatti processuali" da parte del richiedente; la Corte osserva che il potere del giudice di integrare d'ufficio le prove postula comunque un minimo di compiuta allegazione da parte della ricorrente.
Applicato per la consequenziale condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa.
artt. 24, comma 2, 111 e 117 Cost.; artt. 3 e 6 Convenzione EDU
Citati nella ricostruzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altri casi: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento a tali norme rispetto all'art. 629-bis c.p.p.
Sentenza Sezioni Unite n. 23947/2020
Evocata dalla ricorrente ma ritenuta inapplicabile: quella pronuncia riguarda l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, fattispecie diversa da quella oggetto del ricorso.
Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020 (Rv. 280137-01)
Giurisprudenza richiamata che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis ed ha chiarito l'onere probatorio a carico del richiedente e il possibile, ma non automatico, potere integrativo del giudice.
Massime di principio
- Un ricorso volto alla rescissione del giudicato per procedura in assenza richiede specificità e documentazione: il ricorrente deve precisare i fatti processuali e produrre prove rilevanti (es. prova che l'elezione di domicilio si riferiva a diverso procedimento).
- L'onere probatorio per dimostrare l'"incolpevole mancata conoscenza del processo" grava sul richiedente; senza tale prova la norma di chiusura (art. 629-bis c.p.p.) esclude la rescissione del giudicato.
- Il giudice ha poteri integrativi d'ufficio, ma tali poteri non sollevano il ricorrente dall'obbligo di fornire almeno una compiuta allegazione dei fatti processuali da verificare.
- L'elezione di domicilio è rilevante se specificamente collegata al procedimento di riferimento; occorre indicare il procedimento e fornire elementi probatori per contestarne l'uso valido nel processo principale.
- Le questioni costituzionali o di violazione di diritti (es. art. 6 CEDU) possono essere sollevate, ma saranno rigettate se la fattispecie non supera il filtro dell'adeguata allegazione e della prova dell'incolpevolezza.
- Ricorsi carenti di specificità o privi di documentazione possono non solo essere dichiarati inammissibili, ma anche comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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