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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al giudizio e, ravvisandone i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese della fase di legittimità. La Corte ha anche precisato che non vi era luogo a provvedere sul contributo unificato, in ragione dell'esito del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tempo determinato, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro, lamentando che il proprio credito fosse stato ammesso solo in parte. In particolare, contestava l'esclusione delle somme dovute, a suo dire, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e delle mensilità di retribuzione compresi tra la data del recesso del curatore e la scadenza naturale del contratto, oltre al relativo trattamento di fine rapporto. Avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto l'opposizione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il testo della sentenza, tuttavia, non riporta il contenuto specifico dei tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi depositato istanza congiunta di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e l'adesione della controparte consentono la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • Contributo unificato

    Non vi è luogo a provvedere sul contributo unificato in caso di estinzione del giudizio, secondo il richiamo ai precedenti di legittimità indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando interviene rinuncia al giudizio da parte di tutte le parti costituite, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione se ricorrono i presupposti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità comporta, in linea con la prassi richiamata dalla Corte, la compensazione integrale delle spese ove richiesta congiuntamente dalle parti o comunque ritenuta equa nel provvedimento.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si adotta alcuna statuizione ulteriore sul contributo unificato quando il provvedimento richiama l'assenza di un obbligo in ragione dell'esito del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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