Cassazione Civile, Ordinanza n. 34155/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione, da parte di una professionista titolare di studio legale, di un contratto "Telecom Impresa Semplice" comprendente due linee fisse, tre linee mobili e collegamento ADSL, preceduta dal recesso dal precedente gestore. La ricorrente ha lamentato che l'operatore avesse disattivato le due utenze fisse, riattivandole solo dopo mesi, e avesse attivato le utenze mobili solo in ottobre 2011, con conseguenti disagi organizzativi e professionali, perdita di tempo, perdita di due importanti clienti, perdita di chance, danno all'immagine, alla professionalità e perdita di credibilità. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento per danno all'immagine e danno esistenziale; la Corte d'appello aveva confermato nel merito la decisione e dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato della cliente. In Cassazione la cliente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'appello incidentale che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esaminato una volta ritenuto ammissibile l'appello principale, e un vizio motivazionale per avere la Corte territoriale dichiarato assorbito l'appello incidentale in presenza di una motivazione ritenuta incoerente. La società resistente, con ricorso incidentale, ha censurato invece il riconoscimento del danno non patrimoniale: ha contestato che il danno all'immagine professionale e il danno esistenziale potessero essere riconosciuti senza prova specifica del pregiudizio, sostenendo che l'equità non potesse supplire alla mancata dimostrazione dell'an debeatur e che, per i disservizi telefonici, non ricorressero i presupposti per un danno non patrimoniale, richiamando l'orientamento che esclude il danno alla persona per la sola mancata disponibilità della linea telefonica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della cliente, ritenendo corretta la dichiarazione di assorbimento dell'appello incidentale condizionato, perché la reiezione dell'appello principale aveva già dato piena tutela alle sue ragioni e rendeva superfluo l'esame della censura subordinata. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società telefonica nei limiti indicati in motivazione, cassando in parte qua la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha distinto tra danno all'immagine professionale, ritenuto in linea di principio risarcibile e sorretto, nel caso concreto, da una motivazione sufficiente sulla prova e sulla liquidazione equitativa, e danno esistenziale, per il quale ha rilevato la mancanza di specifica allegazione e prova di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, non potendo il danno essere riconosciuto in re ipsa né sulla base di mere formule generiche. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la sola posta risarcitoria del danno esistenziale e liquidare anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
si difende in proprio ex art. 86 cod.proc.civ.
consente alla parte di difendersi personalmente in giudizio.
violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'assorbimento non integra omessa pronuncia quando la questione diviene superflua per effetto della decisione assorbente.
violazione degli artt. 342 e 348 bis cod.proc.civ.
richiamato come parametro di ammissibilità dell'appello; nel caso concreto l'appello principale è stato ritenuto ammissibile.
violazione degli artt. 342 e 348 bis cod.proc.civ.
invocato per l'inammissibilità dell'appello; la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione e la Cassazione ne prende atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
vizio dedotto per omessa pronuncia/nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
violazione dell'art. 360, comma 1 n° 5 cpc
vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente principale.
violazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 cod.civ.
la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e può operare solo per la quantificazione quando questa sia difficoltosa.
violazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 cod.civ.
il danno non patrimoniale è risarcibile solo al ricorrere dei presupposti elaborati dalla giurisprudenza, non in re ipsa.
violazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 cod.civ.
ripartisce l'onere della prova; il creditore deve allegare e provare il danno-conseguenza estrinseco, non essendo sufficiente il mero inadempimento.
ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie.
il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile; il creditore deve allegare l'inadempimento.
delimita il danno risarcibile al danno emergente e al lucro cessante eziologicamente connessi all'inadempimento.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
norma sul rito camerale accelerato in Cassazione.
Massime di principio
- L'assorbimento di una censura o di un'impugnazione incidentale condizionata non integra omessa pronuncia quando la decisione sulla domanda principale rende superfluo l'esame della questione subordinata e la parte ottiene già piena tutela dal rigetto della pretesa avversaria.
- Nel rapporto obbligatorio da inadempimento, il creditore deve allegare l'inadempimento; il debitore, invece, ha l'onere di provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile. Tuttavia, per i danni ulteriori rispetto al mancato conseguimento dell'utilità contrattuale, il creditore deve allegare e provare specificamente il pregiudizio-conseguenza.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo dopo che sia stata provata l'esistenza del danno e quando residuino difficoltà nella sua esatta quantificazione; non può supplire alla mancanza di prova dell'an debeatur.
- Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non è risarcibile in modo automatico: occorre che il pregiudizio sia specificamente allegato, che l'interesse leso abbia rilevanza giuridica e che la lesione superi la soglia della mera scomodità o del disagio futile.
- Il danno all'immagine professionale può essere risarcito se risulta provato come conseguenza dell'inadempimento e può essere liquidato equitativamente, ma il giudice deve comunque ancorare la liquidazione a elementi concreti del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →