Cassazione Penale, Ordinanza n. 35020/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 18 gennaio 2022 per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e sull’assenza di giustificato motivo per il porto di un coltello, sostenendo di averlo dichiarato e poi documentato come necessario per le attività edile e agricola svolte. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato la responsabilità valorizzando le caratteristiche del coltello, le iniziali incise, il fatto che fosse rinvenuto nella tasca dei pantaloni e quindi immediatamente disponibile all’uso, anziché custodito in una cassetta con altri strumenti, nonché l’inverosimiglianza della spiegazione fornita. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze con la totale assenza di elementi positivi di valutazione; la determinazione rientrava nel potere discrezionale del giudice ed era sorretta da motivazione logica e coerente, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che le censure sollecitavano una diversa e alternativa lettura dei fatti, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
con gli specifici riferimenti alle caratteristiche del coltello, con le inziali incise, alle modalità di rinvenimento (nella tasca dei pantaloni, di talché era immediatamente disponibile all’uso, e non in una cassetta con altri strumenti) e alla ritenuta inverosimiglianza della spiegazione fornita, ha dato corretto e adeguato conto degli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità
La responsabilità per il porto del coltello senza giustificato motivo può essere sorretta dalla valutazione congiunta delle caratteristiche dell’oggetto, delle modalità di detenzione e della non credibilità della giustificazione addotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa lettura degli elementi di fatto quando la decisione impugnata ne abbia dato una valutazione motivata e adeguata.
- Nel valutare il giustificato motivo del porto di un coltello, il giudice può considerare le caratteristiche dell’oggetto, le modalità del rinvenimento e la credibilità della spiegazione offerta dall’imputato.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è adeguatamente motivato quando il giudice rilevi l’assenza di elementi positivi di valutazione; una motivazione logica e coerente sul punto non è sindacabile in cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34906/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34915/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →