Cassazione Penale, Sentenza n. 24608/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a misure cautelari adottate nell'ambito di un procedimento per più episodi di violenza sessuale di gruppo e partecipazione ad associazione finalizzata a tali reati. L'istante era stato sottoposto a due misure cautelari e successivamente assolto da alcuni reati perche il fatto non sussisteva e da altri perche il fatto non costituisce reato. La Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che l'istante avesse tenuto un comportamento ostativo consistente in dichiarazioni mendaci e contraddittorie negli interrogatori, non coerenti con prove oggettive (videoregistrazioni e intercettazioni) e con alcune dichiarazioni di parte offesa; tale mendacio sarebbe stato idoneo a determinare o concorrere a determinare l'adozione della misura cautelare. La difesa ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo fra l'altro la condizione di succubanza psicologica dell'istante nei confronti di un coindagato e sostenendo che le dichiarazioni non possano giustificare il rigetto della domanda di riparazione.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura e confermato che le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato possono integrare un comportamento ostativo idoneo a precludere la riparazione per ingiusta detenzione, se queste hanno concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi hanno inciso, anche solo in parte, sulla decisione cautelare. Il rigetto è stato motivato richiamando la giurisprudenza consolidata e le modifiche normative intervenute (d.lgs. n. 188/2021). A seguito del rigetto la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente, liquidate in complessivi euro 1.000, con ordine di oscuramento dei dati personali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021 (modifica art. 314 c.p.p.)
Inserito il periodo: L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
Il legislatore ha stabilito che il silenzio o l'esercizio della facoltà di non rispondere non può costituire comportamento ostativo alla riparazione; tuttavia la norma non esclude che dichiarazioni attive e mendaci possano essere valutate come condotta ostativa se hanno contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale.
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cfr. considerato n. 10 e n. 24
Ha ispirato l'adeguamento normativo volto a rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali degli indagati, con riferimento specifico alla non punibilità dell'esercizio del diritto di non rispondere.
Cass. Sez. U. n. 34599 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Stabilisce i criteri per valutare la gravità della colpa e il nesso causale necessario per escludere la riparazione: il giudice deve valutare autonomamente elementi concreti anteriori e successivi alla privazione della libertà per verificare se la condotta abbia generato o contribuito a generare la falsa apparenza del reato.
Cass. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Sottolinea la funzione solidaristica dell'indennizzo e afferma che l'indennizzo perde la sua funzione se l'incolpato abbia dato o concorso a dar causa alla privazione della libertà mediante condotta dolosa o gravemente colposa.
Giurisprudenza di merito richiamata (es. Cass. Sez. 4 n. 36478/2020 Gallo, n. 46423/2015 Sperti, n. 3755/2022 Pacifico, n. 30056/2022 D., n. 849/2021 V.)
Conferma il principio secondo cui la falsa prospettazione di fatti da parte dell'imputato non è assimilabile al silenzio e può assumere rilievo ostativo, inclusa la reticenza quando questa sia causalmente rilevante.
Massime di principio
- L'assoluzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione: bisogna verificare se l'imputato abbia con dolo o colpa grave contribuito a determinare la detenzione.
- La facoltà di non rispondere (silenzio) non può essere usata come comportamento ostativo alla riparazione; diversamente le dichiarazioni attive e mendaci possono essere valutate come ostative se hanno inciso sulla decisione cautelare.
- Per escludere l'indennizzo è necessario provare fatti concreti che dimostrino una condotta volontaria e rilevante causalmente (anche parzialmente) rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve motivare la valutazione della gravità della colpa con riferimento a elementi probatori specifici, non su mere supposizioni; la valutazione è ex ante rispetto alla misura.
- In situazioni simili la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza di nesso causale tra eventuali dichiarazioni dell'imputato e l'adozione della misura o a fornire elementi che giustifichino omissioni/reticenze (es. condizioni di subordinazione psicologica) in modo chiaro e documentato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
- Sentenza penale · 21 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →