Cassazione Civile, Ordinanza n. 13342/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di Ires, Irap e Iva sulla base di maggiori ricavi accertati a seguito di verifica della Guardia di Finanza e PVC. La CTR aveva confermato l'accertamento ritenendo legittimo il metodo analitico-induttivo e l'inattendibilità complessiva della contabilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 32, 33 e 34 d.lgs. 546/1992, perché nel giudizio d'appello la causa era stata trattata in camera di consiglio o con modalità da remoto senza che venissero rispettate le garanzie della trattazione scritta previste dall'art. 27 d.l. 137/2020, né fossero concessi i termini per memorie; 2) omessa pronuncia sulla ricostruzione del costo del venduto e sull'errore di calcolo relativo alle rimanenze finali, oltre che sulla corretta applicazione della percentuale di ricarico; 3) omessa e insufficiente motivazione sulla mancata considerazione dei costi nella rideterminazione dei maggiori ricavi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, rilevando che, a fronte di una tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, la CTR aveva deciso senza esplicitare le ragioni del diniego della discussione orale e senza assegnare i termini per memorie conclusionali e di replica previsti dalla disciplina emergenziale; ha invece dichiarato assorbiti i restanti motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbendo gli altri due motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel testo è poi riportata una successiva ordinanza di correzione di errore materiale, con cui è stata sostituita la parola "Toscana" con "Campania" quale giudice del rinvio, perché la sentenza impugnata proveniva dalla CTR Campania.
Norme richiamate
Nel processo tributario emergenziale consente la decisione allo stato degli atti o, in alternativa, la trattazione da remoto; se il collegamento non è possibile e una parte insiste per la discussione, deve disporsi trattazione scritta con termini per memorie, secondo una disciplina governata dal giudice e non rimessa a un diritto incondizionato della parte all'udienza pubblica.
artt. 32, 33 e 34 d.lgs. 546/1992
Sono invocati dalla ricorrente come norme processuali sulla trattazione e sul contraddittorio nel processo tributario; la Corte non accoglie la censura per violazione diretta di tali norme, ma ritiene decisivo il mancato rispetto della disciplina emergenziale dell'art. 27 d.l. 137/2020 in relazione alla richiesta di discussione orale.
Richiamato nel procedimento per la proposta del consigliere delegato e per l'istanza della parte di decisione del ricorso.
È la base processuale per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza, sostituendo il giudice del rinvio erroneamente indicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario disciplinato dalla normativa emergenziale Covid-19, la parte che abbia tempestivamente chiesto la discussione in pubblica udienza o da remoto non ha un diritto assoluto e incondizionato alla trattazione orale; il giudice può disporre la decisione o la trattazione scritta quando il collegamento da remoto non sia possibile, ma deve rispettare la disciplina legale dei termini per memorie e replica.
- Il diniego della discussione orale, a fronte di una rituale richiesta di parte, deve essere sorretto da una motivazione che espliciti le ragioni organizzative o impeditive della modalità richiesta e la necessità di procedere diversamente; la mancanza di tali indicazioni rende viziata la decisione.
- La trattazione scritta, se correttamente disposta e accompagnata dalla possibilità di depositare memorie, è idonea a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, sicché la violazione lamentata deve essere concreta e decisiva per incidere sulla validità della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, l'errore materiale nell'individuazione del giudice del rinvio è emendabile con il procedimento di correzione, quando dal complesso dell'ordinanza risulti chiaramente quale fosse l'ufficio giudiziario effettivamente competente.
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