Cassazione Civile, Ordinanza n. 24135/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una figlia dell'originario assegnatario di un alloggio ERP per ottenere l'accertamento del proprio diritto a subentrare nel rapporto di locazione e per contestare il diniego opposto dall'ente gestore. La ricorrente sosteneva: 1) che la normativa regionale riconoscerebbe ai familiari conviventi dell'assegnatario un diritto automatico al subentro, non subordinato a un atto di riconoscimento dell'ente; 2) che l'ATER non sarebbe competente a dichiarare la decadenza dall'assegnazione, competendo tale potere al Comune; 3) che, comunque, non poteva esservi decadenza perché il familiare convivente che aveva acquistato un immobile avrebbe poi trasferito la residenza altrove, uscendo dal nucleo familiare entro il termine rilevante. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando, da un lato, che l'originario assegnatario aveva perso il diritto all'alloggio per effetto dell'acquisto, da parte della moglie convivente, di un immobile idoneo alle esigenze del nucleo familiare; dall'altro, che non risultava una valida domanda di subentro anteriore a tale evento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazioni della legge regionale Lazio n. 12/1999 e del regolamento regionale n. 2/2000, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, oppure introducevano questioni nuove non trattate nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva negato il diritto al subentro non già per mancanza di un riconoscimento amministrativo, ma perché il diritto dell'assegnatario originario era già cessato prima della domanda. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava la ratio della sentenza d'appello relativa alla formazione del giudicato interno sulla questione della competenza a dichiarare la decadenza. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per novità, essendo stata prospettata per la prima volta in Cassazione una questione mista di fatto e diritto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della proposta di definizione accelerata del ricorso
il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi impugnata
richiamato per i profili di autosufficienza e specificità, con riferimento alla documentazione e agli atti rilevanti
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
applicato per la condanna al risarcimento/sanzione per l'uso del processo in modo sostanzialmente conforme alla proposta di definizione accelerata
applicato con condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un diritto al subentro nel rapporto ERP
art. 12, comma 2-bis, l. reg. Lazio 12/1999
invocato per sostenere che l'uscita dal nucleo familiare del familiare acquirente impedirebbe la decadenza
richiamato per la dedotta competenza del Comune in materia di decadenza
richiamato per la dedotta competenza del Comune in materia di decadenza
art. 14 del Reg. reg. Lazio n. 2/2000
richiamato per la dedotta competenza del Comune in materia di decadenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata.
- Non è sufficiente denunciare una violazione di legge se la censura non attacca la specifica ragione giuridica posta a base della decisione di merito.
- La proposizione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata nei gradi di merito comporta inammissibilità, specie se la censura richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha dichiarato formato il giudicato interno su un punto, la censura in cassazione deve investire proprio tale ratio e non una questione diversa o solo indirettamente collegata.
- Nel contenzioso sul subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, la domanda deve essere tempestiva e confrontarsi con l'eventuale cessazione preventiva del diritto dell'assegnatario originario.
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