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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24135/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una figlia dell'originario assegnatario di un alloggio ERP per ottenere l'accertamento del proprio diritto a subentrare nel rapporto di locazione e per contestare il diniego opposto dall'ente gestore. La ricorrente sosteneva: 1) che la normativa regionale riconoscerebbe ai familiari conviventi dell'assegnatario un diritto automatico al subentro, non subordinato a un atto di riconoscimento dell'ente; 2) che l'ATER non sarebbe competente a dichiarare la decadenza dall'assegnazione, competendo tale potere al Comune; 3) che, comunque, non poteva esservi decadenza perché il familiare convivente che aveva acquistato un immobile avrebbe poi trasferito la residenza altrove, uscendo dal nucleo familiare entro il termine rilevante. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando, da un lato, che l'originario assegnatario aveva perso il diritto all'alloggio per effetto dell'acquisto, da parte della moglie convivente, di un immobile idoneo alle esigenze del nucleo familiare; dall'altro, che non risultava una valida domanda di subentro anteriore a tale evento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazioni della legge regionale Lazio n. 12/1999 e del regolamento regionale n. 2/2000, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, oppure introducevano questioni nuove non trattate nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva negato il diritto al subentro non già per mancanza di un riconoscimento amministrativo, ma perché il diritto dell'assegnatario originario era già cessato prima della domanda. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava la ratio della sentenza d'appello relativa alla formazione del giudicato interno sulla questione della competenza a dichiarare la decadenza. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per novità, essendo stata prospettata per la prima volta in Cassazione una questione mista di fatto e diritto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente denunciare una violazione di legge se la censura non attacca la specifica ragione giuridica posta a base della decisione di merito.
  • La proposizione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata nei gradi di merito comporta inammissibilità, specie se la censura richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ha dichiarato formato il giudicato interno su un punto, la censura in cassazione deve investire proprio tale ratio e non una questione diversa o solo indirettamente collegata.
  • Nel contenzioso sul subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, la domanda deve essere tempestiva e confrontarsi con l'eventuale cessazione preventiva del diritto dell'assegnatario originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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