Cassazione Penale, Sentenza n. 32269/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l'assenza di procura speciale o di mandato specifico per il patteggiamento da parte dell'avv. Innocenzo D'Angelo. Ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Treviso e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per il ulteriore corso del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore della Salvi ha impugnato la sentenza di patteggiamento deducendo la nullità per carenza della volontà dell'imputato: il patteggiamento sarebbe stato concordato e definito dal difensore senza che questi fosse munito di procura speciale o di specifico mandato a patteggiare. Dal mandato penale emergeva un conferimento generico di poteri che non includeva espressamente il potere di accedere al rito del patteggiamento; di conseguenza si è dedotta la violazione dell'ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., relativo all'espressione della volontà dell'imputato nel procedimento di definizione.
Norme richiamate
sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rito del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa in virtù di questo istituto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
motivo dedotto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma concerne i requisiti formali e sostanziali relativi alla manifestazione di volontà dell'imputato nella definizione del procedimento; la Corte ha ritenuto che la mancanza di espressione della volontà dell'imputato (ovvero la sua assenza e l'assenza di mandato specifico al difensore) renda nullo l'accordo di patteggiamento.
richiesta della comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.
Citato nel mandato come potere conferito al difensore; la Corte ha ritenuto invece che tale attribuzione generica non equivalesse a un mandato specifico per patteggiare.
Massime di principio
- Il patteggiamento richiede la manifestazione di volontà dell'imputato: un difensore non può validamente definire il procedimento con patteggiamento se non è munito di mandato specifico o procura che comprenda espressamente il potere di patteggiare.
- Un mandato difensivo generico o la conferma di poteri per atti successivi (es. fase esecutiva) non sono di per sé sufficienti a legittimare la conclusione del rito abbreviato o del patteggiamento in assenza dell'imputato.
- La carenza di mandato specifico per il patteggiamento può comportare la nullità della sentenza di patteggiamento; la Corte di legittimità può annullare la sentenza e disporre il rimedio procedurale ritenuto necessario (anche annullamento senza rinvio se del caso).
- Difensori e imputati devono assicurarsi, prima della definizione tramite patteggiamento, che il mandato contenga espressa autorizzazione al rito: per evitare rischi di impugnazione, il consenso dell'imputato al patteggiamento dovrebbe risultare in modo chiaro e documentato.
- Quando la Procura generale o la parte pubblica chiede l'annullamento senza rinvio e sussistono profili di nullità formale particolarmente gravi riguardanti la volontà dell'imputato, la Corte può accogliere la richiesta di annullamento senza rinvio.
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