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Ordinanza

Ordinanza n. 1278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda, n. 16 del 16 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202602505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche, Sez. II, n. 16 del 16 gennaio 2026, concernente il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza cautelare del TAR Marche relativa al provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. Le doglianze miravano a contestare la legittimità e la plausibilità delle ampie motivazioni poste da Invitalia, nell'esercizio di discrezionalità tecnica, a fondamento della non ammissione. Dal testo non emergono ulteriori specifici vizi dedotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto che le doglianze non fossero prima facie idonee a dimostrare l'implausibilità delle ampie motivazioni sviluppate da Invitalia nell'esercizio della discrezionalità tecnica. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando il carattere sostanzialmente patrimoniale della controversia e la conseguente possibilità di ottenere il risarcimento per equivalente patrimoniale. Ha condannato l'appellante al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Invitalia, compensando le spese nei confronti dei Ministeri costituiti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, le doglianze devono essere prima facie idonee a porre in dubbio la plausibilità delle motivazioni poste dall'amministrazione a fondamento del provvedimento; in difetto, la domanda cautelare non può essere accolta.
  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su valutazioni di discrezionalità tecnica ampiamente motivate, il giudice cautelare non dispone la sospensione in assenza di elementi immediatamente idonei a evidenziarne l'implausibilità.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la controversia ha carattere sostanzialmente patrimoniale e l'eventuale pregiudizio è suscettibile di integrale ristoro mediante risarcimento per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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