Cassazione Penale, Ordinanza n. 17944/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha disposto la declaratoria senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza del G.I.P. resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza di motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte ha rilevato che il motivo non rientra tra quelli tassativamente deducibili nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.
artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme che individuano il reato oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p. i motivi di ricorso sono tassativi e non è deducibile una generica mancanza di motivazione.
- Sono ammissibili soltanto censure relative alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Se il motivo di ricorso esula dal perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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