Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17944/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha disposto la declaratoria senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza del G.I.P. resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza di motivazione della decisione di patteggiamento. La Corte ha rilevato che il motivo non rientra tra quelli tassativamente deducibili nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., perché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.

  • artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme che individuano il reato oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p. i motivi di ricorso sono tassativi e non è deducibile una generica mancanza di motivazione.
  • Sono ammissibili soltanto censure relative alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Se il motivo di ricorso esula dal perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.