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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00175/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna emessa in appello dopo un giudizio abbreviato, censurando principalmente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (comma 3-bis) rispetto a dichiarazioni ritenute decisive (quelle del sig. Silvio Cardone) che in primo grado erano state valutate inattendibili. Denunciavano altresì vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle prove (violazione del principio del ragionevole dubbio). In memoria hanno inoltre sostenuto che l'interpretazione restrittiva dell'art. 603 operata dalla Procura generale e richiamata dalla Corte lederebbe il diritto di difesa e i principi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, perché la scelta dell'imputato di definire il procedimento allo stato degli atti non potrebbe tradursi in rinuncia implicita a garanzie fondamentali in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e, sul merito dei motivi, manifestamente infondati. Ha ritenuto che, alla data dei fatti processuali e in applicazione del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha novellato l'art. 603 c.p.p., il dovere del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale opera solo quando le prove dichiarative siano state assunte in udienza nel dibattimento di primo grado o risultino dall'esito di una integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato (artt. 438, comma 5 e 441, comma 5 c.p.p.). Nel caso di specie il rito abbreviato si era svolto esclusivamente sugli atti senza integrazione probatoria, perciò non vigeva l'obbligo di rinnovazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la scelta consapevole del rito abbreviato implica la rinuncia alle garanzie dell'oralità se espressa e non viziata, e ha precisato che l'interpretazione della Corte di Cassazione (che tutela in alcuni casi una garanzia più ampia) va oltre quanto strettamente richiesto dalla CEDU. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150)

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello è obbligatoria solo quando le prove dichiarative siano state assunte in udienza nel dibattimento di primo grado o siano il frutto di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato; se il rito abbreviato si svolge sullo stato degli atti senza integrazioni, non vige l'obbligo di rinnovazione.

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato: se utilizzata, può far scattare l'obbligo di rinnovazione in appello per le declarazioni assunte in sede di integrazione.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Analoga funzione a quella dell'art. 438, comma 5, rispetto alle integrazioni istruttorie nel rito abbreviato; rende rilevanti le dichiarazioni assunte in sede di integrazione ai fini dell'obbligo di rinnovazione in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Indica i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi basati su generiche richieste di riesame fattuale come inammissibili e non rispondenti ai parametri di vizio manifesto di motivazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o abusivi; applicato per la misura equa di euro 3.000.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la scelta del rito abbreviato e la conseguente limitazione dell'oralità con i principi costituzionali quando la rinuncia sia consapevole.

  • art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    La giurisprudenza della Corte EDU consente la rinuncia alle garanzie del contraddittorio (oralità e immediato esame dei testimoni) se la rinuncia è libera, chiara e non contrasta con un interesse pubblico significativo; tale orientamento giustifica la compatibilità del rito abbreviato con l'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha scelto il rito abbreviato e non è stata disposta integrazione probatoria in primo grado, il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare le prove dichiarative che non siano state assunte in udienza; l'appello può valutare gli atti scritti.
  • La rinuncia all'oralità e al contraddittorio in sede di rito abbreviato, se volontaria e consapevole, è compatibile con l'art. 6 CEDU; gli interpreti nazionali possono tuttavia accordare garanzie ulteriori rispetto alla CEDU.
  • In Cassazione non è consentito un mero riesame del merito o una richiesta di rivalutazione fattuale: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o palese illogicità/contraddittorietà della motivazione per essere ammissibili.
  • Le contestazioni sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria richiedono: a) che le dichiarazioni contestate siano state rese in udienza in primo grado oppure b) che sia stata disposta specifica integrazione probatoria nel rito abbreviato; in difetto, la rinnovazione non è dovuta.
  • Ricorsi generici o che sollecitano una diversa valutazione delle prove senza dimostrare un vizio argomentativo manifesto sono inammissibili e possono comportare sanzioni e condanna alle spese.

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