Cassazione Penale, Ordinanza n. 11685/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sull'affermazione di responsabilità per ricettazione resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione della sentenza di merito, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata e, soprattutto, aspecifica perché sostanzialmente ripetitiva delle doglianze già svolte in appello e già esaminate e disattese dalla corte territoriale. La difesa invocava anche la modifica normativa intervenuta sull'art. 648, secondo comma, c.p., ma la Cassazione rileva che nel caso concreto non era stata originariamente contestata né era comunque applicabile l'attenuante della particolare tenuità del fatto, sicché la posizione dell'imputato non ne era incisa.
Norme richiamate
La modifica normativa invocata dalla difesa è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché l'attenuante della particolare tenuità del fatto non era stata originariamente contestata né risultava applicabile alla posizione dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si limita a reiterare motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza di illogicità della motivazione deve essere specifica e deve indicare puntualmente gli errori argomentativi della decisione di merito; non è sufficiente la mera riproposizione di argomenti già disattesi.
- Una modifica normativa richiamata a sostegno del ricorso è irrilevante se, nel caso concreto, la relativa disciplina non era originariamente contestata o comunque non è applicabile alla posizione dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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