Sentenza del 06/02/2024 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - TARI - Sanzioni amministrative relative a più anni - Cumulo giuridico - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione per omesso versamento/omessa denuncia della TARI per l'anno 2015; questione centrale sull'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in anni d'imposta diversi e sulla corretta quantificazione delle sanzioni (Comune sosteneva l'inapplicabilità del cumulo e richiamava l'istituto del ravvedimento operoso).
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Il Collegio ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico ex art.12, comma 5, D.Lgs. n.472/1997 anche alle violazioni relative alla tassa sui rifiuti; ha inoltre osservato che il contribuente aveva depositato gli avvisi relativi ad annualità diverse necessari per consentire la liquidazione cumulata delle sanzioni e che la sanzione dovuta risultava già versata per le annualità interessate, quindi nulla di ulteriore è dovuto. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
La norma sul cumulo giuridico delle sanzioni si applica anche alle violazioni in materia di tributi locali (es. TARI/TARSU): quando si tratta di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi il giudice deve applicare la disciplina del cumulo (sanzione base aumentata da metà a triplo). Se l'Amministrazione non opera il cumulo, è il giudice che deve provvedere.
art. 13, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471/1997
Riferimento usato dal Comune per sostenere l'inapplicabilità del cumulo e richiamare il ravvedimento operoso; il Collegio non ha condiviso l'argomentazione del Comune, ritenendo prevalente l'applicabilità dell'art.12 D.Lgs.472/1997 alle sanzioni tributarie locali.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Principio richiamato dalla giurisprudenza: ogni anno solare costituisce un'obbligazione autonoma (denuncia e pagamento) per tributi come la TARSU/Ici; perciò l'omessa denuncia si protrae per più annualità e si applicano regole di cumulo/continuazione.
Massime di principio
- Il cumulo giuridico previsto dall'art.12, comma 5, D.Lgs. 472/1997 si applica anche alle sanzioni relative ai tributi locali (es. TARI/TARSU/Ici) quando vi sono più violazioni della stessa indole in anni d'imposta diversi.
- Se l'amministrazione non ha operato il cumulo, è il giudice che deve calcolare e applicare il cumulo delle sanzioni; il contribuente deve tuttavia documentare in giudizio tutte le sanzioni/avvisi relativi alle diverse annualità per consentire la liquidazione cumulata.
- La continuazione tra più annualità comporta l'aumento della sanzione base (da metà a triplo) secondo l'istituto previsto dall'art.12 comma 5, e non la moltiplicazione indipendente delle sanzioni per ogni anno.
- Il ravvedimento operoso resta uno strumento diverso (sanzioni ridotte se effettuato prima dell'accertamento) ma non esclude l'applicabilità del cumulo giudiziale quando le violazioni sono state accertate per annualità diverse e non è stato praticato il ravvedimento.
- In fase processuale, quando gli avvisi sono stati impugnati separatamente, il contribuente deve allegare e documentare in ogni giudizio gli altri avvisi/sanzioni relativi alle annualità diverse per consentire al giudice di pronunciarsi sull'applicazione dell'art.12.
- Sul piano processuale relativo ai Comuni, l'autorizzazione della Giunta per l'esperimento di azioni civili è condizione di efficacia della costituzione in giudizio e può essere prodotta anche successivamente, purché non sia stata accertata la nullità con giudicato.
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