Sentenza del 06/02/2024 n. 466 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
In appello non è annullabile la sentenza per difetto di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado per insufficiente motivazione e per presunta violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il contribuente non avesse provato di non essere acquirente e rivenditore della merce (assenza di documentazione di consegna a terzi, pagamenti in contanti, contabilizzazione della mandante che indicherebbe l'agente come cliente). Il contribuente ha prodotto documenti (deleghe bancarie, distinte e ricevute di versamento sul conto della mandante, lettere di incarico, dichiarazione della mandante e corrispondenza) a sostegno della sua posizione di agente che incassava e riversava gli importi per conto della mandante.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto la motivazione della CTP di primo grado sufficiente e ha valutato che la documentazione prodotta dall'appellato confutava le presunzioni dell'Ufficio. Inoltre il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non annulla la sentenza per difetto di motivazione ma integra o sostituisce la motivazione e decide sul merito. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento n. TVP0XXXXXX del 30.11.2016; l'Agenzia è stata condannata alle spese d'appello pari a euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dall'Amministrazione per sostenere che l'onere della prova a carico del contribuente non era stato assolto; il Collegio ha però ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente avesse assolto l'onere probatorio e confutato le presunzioni dell'Ufficio.
art. 115 c.p.c.
citato dall'Amministrazione con riferimento alla valutazione delle prove; il Collegio ha comunque valutato liberamente la documentazione prodotta e ritenuto che questa fosse idonea a confutare l'accertamento.
art. 59 D.lgs. 546/1992
richiamato per il principio processuale secondo cui, nel processo tributario, le carenze di motivazione della sentenza di primo grado non sono causa di rimessione al primo giudice: il giudice d'appello deve decidere il merito integrando o sostituendo la motivazione.
art. 39 comma 1 lett. d) e art. 41-bis D.P.R. 600/73
norme richiamate come titolo attribuibile all'Ufficio per l'accertamento dei maggiori redditi in relazione agli elementi emersi (scontrini emessi dalla mandante rispettivamente e contabilizzazioni); il Collegio ha però ritenuto che tali elementi non fossero, alla luce della documentazione prodotta, idonei a dimostrare che l'agente acquistasse e rivendesse la merce in proprio.
Cass. sez. V, sent. n. 15530/2010
giurisprudenza richiamata per il principio che solo il giudice di legittimità può annullare una sentenza per difetto di motivazione, mentre il giudice d'appello deve integrare o sostituire la motivazione e decidere il merito.
Cass. n. 18824/2006
citata a supporto del principio che il processo tributario non prevede la rimessione al primo giudice per carenze motivazionali, pertanto l'appello deve essere deciso sul merito.
Cass. n. 36080/2021
ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma del regime speciale del processo tributario in tema di carenze motivazionali in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo d'appello il giudice non annulla la sentenza di primo grado per mero difetto di motivazione, ma integra o sostituisce la motivazione e decide comunque sul merito; la nullità per carenza motivazionale si trasforma in motivo d'impugnazione.
- L'Amministrazione fiscale che fonda l'accertamento su presunzioni (es. contabilizzazioni anomale, scontrini emessi a favore di agenti, pagamenti in contanti) deve fornire elementi 'gravi, precisi e concordanti'; tali presunzioni possono essere efficacemente confutate mediante documentazione (lettere di incarico, deleghe bancarie, distinte di versamento, comunicazioni della mandante).
- La produzione di documentazione che dimostri la funzione di riscossione per conto della mandante (deleghe, ricevute di versamento sul conto della mandante, lettere circolari che prescrivono il riversamento degli incassi) è idonea a provare che le vendite certificate da scontrino erano effettuate dalla mandante verso il cliente finale e non acquisti in proprio dell'agente.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito valuta liberamente la rilevanza e la persuasività delle prove prodotte; l'onere della prova (art. 2697 c.c.) resta centrale ma può essere assolto anche con documentazione bancaria e corrispondenza commerciale.
- Un'anomala modalità contabile della mandante non costituisce di per sé prova incontrovertibile che l'agente fosse acquirente: occorre valutare il complesso della documentazione e la coerenza del quadro probatorio.
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