Sentenza del 06/02/2024 n. 82 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - contestazione - mancata notifica dell'atto prodromico - ricorso - destinatario - agente della riscossione - litisconsorzio necessario - esclusione - chiamata in causa dell'ente impositore - onere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per IMU 2012 (importo complessivo Euro 1.200,98) per nullità dell'atto per omessa notifica dell'atto presupposto; in via subordinata dedotte anche la prescrizione quinquennale dei tributi locali e l'illegittimità e sproporzione del compenso di riscossione.
La decisione
Il giudice di prime cure (CTP) aveva accolto il ricorso e annullato la cartella per mancata notifica dell'atto presupposto. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato chiedendo l'integrazione del contraddittorio chiamando il Comune di Genova. La Corte ha respinto l'appello, confermando l'annullamento: ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o l'agente della riscossione e non sussiste litisconsorzio necessario; tuttavia è onere dell'agente della riscossione chiamare l'ente impositore per evitare che la mancata notifica rimanga fatto pacifico. Nel caso concreto la circostanza dell'omessa notifica non è stata contestata dalla parte costituita; pertanto la cartella è stata dichiarata illegittima. Appellante condannata alle spese per Euro 300,00.
Norme richiamate
art. 39, d.lgs. n. 112/1999
Attribuisce all'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore quando la controversia coinvolge la fondatezza del credito; è richiamata per delineare l'obbligo di integrazione del contraddittorio in capo all'agente.
Cass. Sez. Un., n. 16412/2007
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato l'orientamento secondo cui non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e ente impositore quando il contribuente impugna la cartella per vizi relativi alla mancata notifica o alla validità degli atti presupposti.
Cass. Sez. V, 29.11.2023, n. 33135
Conferma e aggiorna l'orientamento consolidato: il contribuente può agire alternativamente contro l'ente o contro l'agente della riscossione; l'agente è comunque tenuto a chiamare l'ente se la controversia investe il merito del credito, ma la mancata instaurazione del contraddittorio non invalida automaticamente il procedimento.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento oraissuta dall'agente della riscossione sia nei confronti dell'agente che nei confronti dell'ente impositore: non sussiste litisconsorzio necessario tra i due.
- Se il contribuente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, detta circostanza, se non contestata dalla parte costituita, può essere acquisita come fatto pacifico e portare all'annullamento della cartella.
- È onere dell'agente della riscossione, quando la contestazione attiene al merito del credito o alla validità degli atti impositivi, chiamare in giudizio l'ente impositore (art. 39 d.lgs. 112/1999) per difendersi dalle conseguenze negative della lite; la mancata chiamata non rende automaticamente nullo il procedimento ma può essere svantaggiosa se il fatto (es. mancata notifica) resta incontestato.
- La questione della legittimazione passiva dell'agente rispetto all'accertamento del credito non implica necessariamente l'obbligo di integrazione del contraddittorio; si configura invece come questione di legittimazione risolvibile nel giudizio anche senza la partecipazione dell'ente, salvo che l'agente non provveda a chiamarlo in causa.
- In pratica, se si è contribuenti: impugnare la cartella nei termini e dedurre subito l'omessa notifica; se si è agente della riscossione: valutare tempestivamente l'opportunità di chiamare in causa l'ente impositore per non lasciare incontestate le contestazioni rilevanti.
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