Sentenza del 06/02/2024 n. 851 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale Contributi consortili - Inclusione del bene nel comprensorio di bonifica - Benefici per l'immobile - Presunzione a seguito dell'avvenuta approvazione del piano di classifica - Mancata prova dell'inesecuzione o del non funzionamento delle opere previste - Debenza dei contributi - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di intimazione per contributo consortile 2021 relativo a terreni e fabbricati; il ricorrente deduceva assenza del beneficio fondiario e carenza dei presupposti per l'applicazione del tributo.
La decisione
L appello è stato respinto. Il Collegio ha confermato che, essendo l immobile compreso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica regolarmente approvato, sussiste una presunzione di vantaggio per i fondi; spettava al ricorrente fornire prova specifica dell'inadempimento del piano o dell'inesecuzione/non funzionamento delle opere. Non avendo il ricorrente prodotto elementi probatori concreti, la pretesa del Consorzio è stata ritenuta legittima. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 860 c.c.
La giurisprudenza individua nel beneficio diretto o nella fruibilita dell'attivita di bonifica il presupposto dell'obbligo contributivo; con l'inclusione nel perimetro e l'approvazione del piano di classifica tale vantaggio si presume.
l. n. 130/2022 art. 7, co. 5 bis d.lgs. n. 546/1992
L'intervento legislativo non modifica la presunzione derivante dall'approvazione del piano di classifica; il riparto dell'onere della prova resta quello consolidato: se esiste perimetro e piano approvato, grava sul contribuente dimostrare l'inesecuzione o il mancato funzionamento delle opere.
art. 10 R.D. n. 215/1933
Richiamato come norma storica che disciplina l'obbligo contributivo consortile in relazione al vantaggio fondiario; contribuisce alla base normativa della presunzione di vantaggio per i fondi inclusi nel perimetro.
Massime di principio
- Se l immobile è compreso nel perimetro di contribuenza e risulta nel piano di classifica approvato, si presume che il fondo tragga beneficio dalle opere di bonifica; il contribuente deve fornire prova specifica contraria.
- In assenza di perimetro o di piano di classifica, l onere di provare che l immobile trae concreto vantaggio grava sul Consorzio che pretende il contributo.
- La mera contestazione generica dell assenza di benefici o l allegazione di interventi comunali di manutenzione non è sufficiente: è necessaria una prova analitica dell inadempimento delle opere previste o del loro non funzionamento.
- La presunzione derivante dall approvazione del piano riguarda non solo la fruizione effettiva ma anche la fruibilita dell opera; non è richiesto un nesso sinallagmatico di corrispettività tra prestazione e beneficio.
- Per impugnare efficacemente una cartella di contributo consortile quando esiste piano e perimetro approvato, il contribuente dovrebbe produrre consulenze tecniche, documentazione tecnica che dimostri l inesecuzione o il malfunzionamento delle opere, verbali di sopralluogo, fotografie datate o altri elementi probatori specifici.
- Il giudizio di secondo grado è pienamente devolutivo e può riesaminare integralmente il merito; tuttavia la valutazione probatoria segue i criteri sopra indicati e la legge n.130/2022 non ha spostato il principio di riparto dell onere della prova in senso favorevole ai contribuenti quando il piano è approvato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 466 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 397 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 82 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 153 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 6 feb 2024Sentenza del 06/02/2024 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →