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Sentenza

Sentenza del 06/02/2024 n. 153 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva rivalutato la partecipazione in Z s.r.l. versando un'imposta sostitutiva; nel 2013 cedette la quota a X s.r.l. e successivamente ci fu una distribuzione che permise il pagamento del corrispettivo. In sede di contraddittorio e adesione (21/11/2019) fu concordata la qualificazione di parte del corrispettivo come prezzo di cessione e di parte come dividendo; sulla base di tale intesa la contribuente chiese il rimborso di € 85.049,30 di imposta sostitutiva ritenuta non dovuta. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo, tra l'altro, che l'accordo dovesse essere interpretato integralmente senza scorpori e che fosse decorso il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che l'accordo di adesione del 21/11/2019 consentisse di riconsiderare l'imposta versata e che la parte di imposta sostitutiva fosse effettivamente in parte non dovuta; il termine di decadenza per chiedere il rimborso non decorreva dalla data del versamento ma dall'evento successivo (l'accordo) che ha reso evidente l'indebito, in linea con l'orientamento della Cassazione (ordinanza n. 20744/2019). L'istanza di rimborso è quindi tempestiva. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 Decreto Legge n. 282/2002

    Norma richiamata in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni; l'accordo di adesione ha consentito di chiedere il rimborso della quota parte dell'imposta sostitutiva versata per tale rivalutazione.

  • art. 38 D.P.R. n. 602/1973

    Disposizione sul termine di decadenza (48 mesi) per le istanze di rimborso; la Corte ha ritenuto che il termine decorra non dalla data del versamento quando l'erroneità del pagamento derivi da un evento successivo che ne determina in modo incontrovertibile il carattere indebito (ossia dalla data dell'accordo).

  • art. 10-bis legge n. 212/2000

    Richiamato dall'Agenzia in combinato disposto con l'art. 45 TUIR per sostenere l'illegittimità del rimborso; la Corte non ha ritenuto decisiva l'eccezione dell'Ufficio rispetto all'interpretazione e alla decorrenza del termine di decadenza.

  • art. 45 TUIR

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla qualificazione fiscale (dividendi vs corrispettivo); la Corte ha dato prevalenza alla ricostruzione risultante dall'accordo di adesione che ha portato alla riduzione dell'imposta dovuta.

  • art. 1362 e ss. cod. civ. e art. 12 Preleggi

    Norme sull'interpretazione degli atti giuridici; l'Agenzia invocava una interpretazione complessiva dell'accordo, mentre la Corte ha ritenuto che dall'accordo emergesse la possibilità di rimborso della quota dell'imposta sostitutiva.

  • art. 2 D.L. n. 282/2022 (richiamato dall'Agenzia)

    Citazione dell'Amministrazione nei motivi d'appello (probabile richiamo alla normativa sulla rivalutazione); comunque la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere il rimborso, confermando che il diritto al rimborso è sorto con l'accordo.

  • Cass. ord. n. 20744/2019

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo cui, quando l'erroneità del pagamento deriva da un evento successivo che ne determina l'indebito in modo incontrovertibile, il termine di decadenza per il rimborso non decorre dalla data del pagamento ma dall'evento successivo (es. accordo o pronuncia che riclassifica il fatto).

Massime di principio

  • Se il pagamento di un'imposta si rivela erroneo o indebito per effetto di un evento successivo (es. accordo amministrativo o pronuncia che cambia la qualificazione giuridico‑fiscale), il termine di decadenza per la richiesta di rimborso non decorre dalla data del versamento ma dall'evento successivo che rende incontrovertibile l'indebito.
  • Un accordo di adesione/contraddittorio può creare il presupposto per ottenere il rimborso di imposte versate se da esso emerge una diversa qualificazione degli importi percepiti; le parti possono prevedere rimborsi anche se non è stato pattuito esplicitamente un flusso finanziario a favore del contribuente.
  • Le interpretazioni integrali degli atti (art. 1362 c.c., preleggi) devono considerare il contesto e la finalità concreta dell'accordo: non ogni inciso allegato all'accordo impedisce lo scorporo di poste fiscali quando la stessa intesa espressamente contempla il diritto al rimborso di una quota d'imposta.
  • L'onere di opposizione dell'Amministrazione ad un rimborso richiesto dopo un accordo grava sull'Ufficio, che deve dimostrare il perché la somma non sia dovuta; in presenza di un accordo che legittima la richiesta, il diritto al rimborso è fondato.
  • In casi di controversie su qualificazione di corrispettivi vs dividendi e su applicazione di imposte sostitutive, è essenziale documentare la sequenza degli eventi (versamenti, cessione, distribuzione) e conservare gli atti di adesione/verbali perché possono determinare l'origine del diritto al rimborso e la decorrenza dei termini.

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