Sentenza del 06/02/2024 n. 397 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. xxxx con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la restituzione dell'importo capitale di € 156.564 oltre interessi e sanzioni, relativo a contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19. La società ha dedotto l'illegittimità del recupero perché le norme agevolatrici non prevedono un divieto per le società in liquidazione e perché la messa in liquidazione non comporterebbe per sè la cessazione definitiva dell'attività (art. 2487-ter c.c.), avendo la ricorrente comunque proseguito esplorazioni imprenditoriali; in subordine chiede l'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa. L'Agenzia ha motivato il recupero sostenendo che la società era in liquidazione e l'attività ordinaria risultava interrotta prima dell'emergenza; ha inoltre precisato che i contributi sono stati erogati automaticamente e salvo buon fine. Il giudice di prime cure aveva dichiarato difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando improcedente la preliminare statuizione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che, benché i ristori Covid non siano tributi, la controversia rientri nella giurisdizione tributaria per espressa previsione normativa (Decreto "Rilancio", art. 25, con erogazione tramite Agenzia delle Entrate). Ha quindi disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, in diversa composizione, per la decisione nel merito. Le spese sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria non si limita ai soli tributi ma comprende anche altre materie espressamente attribuite dalla legge; pertanto controversie su contributi erogati per legge e gestiti da Agenzia delle Entrate rientrano nella competenza tributaria.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Principio generale che le spese seguono la soccombenza; la Corte ha comunque compensato le spese per la novità e la particolarità della questione.
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto rilancio"
Ha introdotto il contributo a fondo perduto erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; la presenza di questa norma giustifica l'attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria nonostante la natura non tributaria del ristoro.
Codice civile
art. 2487-ter: "la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione"
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la mera messa in liquidazione non costituisce un perenne divieto di beneficiare di misure agevolative; la Corte non si è pronunciata sul merito ma ha riconosciuto la rilevanza della questione ai fini della decisione sostanziale.
Delibera del Consiglio dei Ministri
31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza)
La data di inizio dello stato di emergenza è stata utilizzata dall'Amministrazione per escludere chi aveva già interrotto l'attività prima di quella data; la Corte osserva che le norme agevolatrici non stabiliscono automaticamente un discrimine temporale che escluda le società in liquidazione.
Massime di principio
- Le controversie relative a contributi o sovvenzioni erogati per legge e gestiti dall'Agenzia delle Entrate rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria anche se i ristori non hanno natura tributaria.
- La dichiarazione preliminare di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario può essere censurata se la legge attribuisce la gestione o l'erogazione all'Agenzia delle Entrate; in questi casi è preferibile proporre impugnazione dinanzi alla giustizia tributaria.
- La mera condizione di società "in liquidazione" non determina automaticamente l'esclusione dalla fruizione di aiuti legali, specie se la norma agevolativa non contiene un divieto temporale o materiale espresso; è importante documentare se l'attività sia stata effettivamente interrotta o se siano state intraprese iniziative dimostranti l'esercizio di iniziativa imprenditoriale o la possibile revoca della liquidazione.
- Le erogazioni automatiche "salvo buon fine" possono dar luogo a successivi atti di recupero, ma la giurisdizione per le impugnazioni resta la tributaria quando la norma prevede l'intervento dell'Agenzia delle Entrate.
- In casi di incertezza normativa o interpretativa, chiedere alternativamente l'annullamento della sanzione e documentare l'esistenza di dubbi interpretativi può essere utile; la Corte può compensare le spese in presenza di questioni nuove o complesse.
- Proceduralmente: conservare e produrre documentazione che dimostri la prosecuzione di attività o i tentativi di revoca della liquidazione, impugnare il provvedimento di diniego in autotutela e, se necessario, proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria piuttosto che al giudice ordinario quando l'Agenzia ha gestito o erogato materialmente il contributo.
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