Sentenza del 22/04/2015 n. 8216 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto all’Amministrazione il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in relazione alla rivalutazione del terreno; contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e il parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio da parte della CTR del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni tributarie, poiché il ricorso non conteneva i quesiti di diritto richiesti, per ciascun motivo, dall’art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 366-bis c.p.c. perché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 10 marzo 2009, nel periodo in cui la disposizione era vigente. Ha inoltre escluso che il quesito potesse essere ricavato implicitamente dalla lettura del motivo: doveva essere formulato in modo autonomo e autosufficiente, così da sintetizzare la violazione e consentire la diretta enunciazione del principio di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito. Non vi è stata una decisione sul merito del diritto al rimborso.
Norme richiamate
La peculiarità del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell'imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.
Per i ricorsi soggetti alla disposizione, ciascun motivo doveva concludersi con un quesito di diritto esplicito, autonomo e autosufficiente. Non bastava che la questione fosse ricostruibile dal contenuto complessivo del motivo.
Prescrizione applicabile al ricorso per cassazione soggetto al D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè avverso sentenza di appello pubblicata dopo il primo marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009.
La disciplina che imponeva il quesito di diritto si applicava ai ricorsi contro sentenze d’appello pubblicate nel periodo indicato, compresa la sentenza impugnata, depositata il 10 marzo 2009.
Art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69
La prescrizione è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 entrata in vigore il 4 luglio 2009.
L’abrogazione del requisito è entrata in vigore il 4 luglio 2009; non ha reso inapplicabile la disciplina ai ricorsi contro sentenze d’appello pubblicate prima di tale data.
La norma è menzionata soltanto in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente e non fonda la decisione.
Massime di principio
- Per stabilire se un ricorso per cassazione fosse soggetto all’art. 366-bis c.p.c. rilevava la data di pubblicazione della sentenza impugnata: per le sentenze d’appello pubblicate dopo il 1° marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009 il quesito di diritto era richiesto.
- Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito deve essere formulato espressamente alla fine di ciascun motivo e in forma autonoma e autosufficiente; non è sufficiente che il giudice possa desumerlo dal motivo o dagli atti successivi.
- La mancanza del requisito processuale comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali, e la parte soccombente può essere condannata alle spese.
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