Cassazione Penale, Sentenza n. 31265/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca mafiosa Giampà, accusato di avere partecipato all'associazione quale imprenditore di riferimento del sodalizio nel settore delle forniture di calcestruzzo. Secondo l'imputazione, avrebbe ottenuto commesse in cantieri strategici del territorio lametino grazie alla protezione della cosca, versando in cambio somme di denaro e altre utilità all'organizzazione. Il Tribunale lo aveva condannato per partecipazione mafiosa, con attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, mentre la Corte di appello aveva confermato integralmente la decisione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre profili principali: 1) contraddizione tra dispositivo e motivazione, perché la sentenza di appello avrebbe confermato la partecipazione all'associazione mafiosa ma ragionato in realtà secondo categorie proprie del concorso esterno; 2) violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa, perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero state considerate come conoscenze dirette senza adeguata verifica della loro fonte, e alcuni dati sui cantieri sarebbero stati travisati; 3) erronea sussunzione della condotta imprenditoriale nella partecipazione mafiosa, non essendo stati accertati stabile inserimento, messa a disposizione organica, riconoscimento di un ruolo interno o condivisione del programma criminoso, ma solo un rapporto sinallagmatico di reciproco vantaggio tipico, secondo la difesa, dell'eventuale concorso esterno o di una situazione di mera collusione imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del primo e del terzo motivo, ritenendo che la Corte di appello abbia costruito la responsabilità dell'imputato per partecipazione all'associazione mafiosa utilizzando però, in modo ambiguo e non coerente, i criteri propri del concorso esterno. Secondo la Cassazione, la motivazione non chiariva se l'imputato fosse stato ritenuto intraneo al sodalizio, per stabile e organica compenetrazione nel tessuto associativo, oppure concorrente esterno, per avere prestato un contributo consapevole e causalmente rilevante dall'esterno. Il vizio non era soltanto terminologico, perché mancava un accertamento autonomo dei dati che consentissero di affermare la stabile messa a disposizione e l'inclusione organica nella cosca. Il secondo motivo, relativo alla prova dichiarativa e al travisamento di alcune risultanze istruttorie, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
richiamato per censurare la motivazione apparente, illogica o contraddittoria della sentenza di appello
richiamato quanto alla struttura e alla completezza della motivazione della sentenza
norma incriminatrice contestata; la Corte ribadisce la distinzione tra partecipazione mafiosa e concorso esterno
richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ai riscontri probatori
richiamato per i motivi nuovi proposti dalla difesa
art. 112, primo comma, n. 1, c.p.
richiamato dalla difesa come indice di possibile incoerenza con la tesi della partecipazione associativa
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione mafiosa richiede uno stabile e organico inserimento del soggetto nel sodalizio, con messa a disposizione seria e continuativa, adesione al pactum sceleris e consapevole appartenenza al gruppo; non basta un generico rapporto di contiguità o di scambio utilitaristico.
- Il concorso esterno in associazione mafiosa è figura autonoma e alternativa rispetto alla partecipazione: si configura quando il soggetto resta estraneo alla struttura organizzativa ma fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e causalmente rilevante al rafforzamento o alla conservazione dell'associazione.
- Nel caso dell'imprenditore che intrattenga rapporti con una cosca, il giudice deve distinguere in modo rigoroso tra imprenditore partecipe e imprenditore concorrente esterno o vittima di imposizione mafiosa; il solo rapporto sinallagmatico di reciproco vantaggio non consente di per sé di affermare l'intraneità associativa.
- Il riferimento all'"imprenditore colluso" non è una categoria autosufficiente: il giudice deve sempre verificare, con accertamento autonomo, se i fatti dimostrino l'inserimento organico nell'associazione oppure un contributo esterno prestato dall'imprenditore.
- Una motivazione che confermi formalmente la partecipazione mafiosa ma utilizzi in concreto i criteri del concorso esterno è affetta da ambiguità decisiva e non può essere emendata in cassazione mediante mera riqualificazione, quando occorrano nuovi accertamenti di merito sull'effettiva intraneità del soggetto nel sodalizio.
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