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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18333/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice esecutata nell'ambito di un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale terzo pignorato. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione improcedibile/inammissibile perché, nella fase di merito, l'atto introduttivo avrebbe impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto della fase sommaria e, in ogni caso, perché il provvedimento impugnato non sarebbe stato suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per la gestione della causa dopo l'astensione del magistrato designato, assumendo che il giudizio avrebbe dovuto regredire alla fase di trattazione; 2) nullità dell'intero procedimento per omessa partecipazione del terzo pignorato, asserito litisconsorte necessario; 3) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere il Tribunale ravvisato una mutatio del petitum e della causa petendi tra fase sommaria e fase di merito; 4) violazione dei parametri di liquidazione delle spese di lite. La Corte ha esaminato in via preliminare il secondo motivo e ha ritenuto che, nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; poiché nel giudizio non aveva partecipato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contraddittorio risultava non integro.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Avezzano in persona di diverso magistrato, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con necessità di nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno e integro.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio evocato per l'opposizione agli atti esecutivi; il Tribunale aveva ritenuto, in via subordinata, che il provvedimento impugnato non fosse opponibile con tale mezzo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali e contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta per omessa partecipazione del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario.

  • artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c.

    Fondano la cassazione con rinvio al giudice di primo grado o di unico grado quando il contraddittorio sia mancato per pretermissione di un litisconsorte necessario.

  • artt. 158, 159 e 183 c.p.c.

    Richiamati dal primo motivo per sostenere la nullità degli atti compiuti dopo l'astensione del magistrato designato.

  • artt. 112 e 183 c.p.c.

    Richiamati dal terzo motivo per contestare la presunta erronea qualificazione della domanda come mutatio del petitum e della causa petendi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal quarto motivo in tema di liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite.

  • art. 186 bis disp. att. c.p.c.

    Citato in relazione alla incompatibilità/astensione del magistrato originariamente designato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive relative a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare necessariamente al giudizio, perché l'esito dell'opposizione incide comunque sulla sua posizione e sui suoi obblighi nella procedura.
  • La pretermissione di un litisconsorte necessario integra un vizio del contraddittorio rilevabile d'ufficio anche in cassazione e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice o al giudice di unico grado di merito, affinché la causa sia decisa a contraddittorio integro.
  • Quando il motivo fondato sulla mancata integrazione del contraddittorio è accolto, restano assorbite le ulteriori censure relative alla validità del procedimento, alla corrispondenza tra domanda e pronuncia e alla liquidazione delle spese.
  • Il principio del litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive presso terzi è applicabile senza distinguere tra le varie tipologie di opposizione, poiché l'interesse del terzo pignorato è strutturalmente coinvolto nell'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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