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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34679/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 maggio 2025 della Corte d'appello di Catania, che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha contestato l'affermazione di responsabilità e il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., sollecitando una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie. Il testo non indica ulteriori dettagli sui fatti contestati né le specifiche pene o statuizioni della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure miravano a ottenere una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, ed erano meramente riproduttive di doglianze già vagliate e disattese con argomenti ritenuti corretti dal giudice di merito, in particolare alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha disposto le conseguenze previste per l'inammissibilità; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica eventuali importi.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

    La norma individua il reato per il quale la sentenza d'appello aveva affermato la responsabilità; la Corte, nel passaggio riportato, non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

  • art. 131-bis c.p.

    le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità

    La censura sul diniego della particolare tenuità non può essere accolta quando si risolve nella richiesta di rivalutare o rileggere diversamente le prove, attività estranea al giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione d'inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non ne specifica integralmente il contenuto applicato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una loro lettura alternativa: censure dirette a tale risultato sono estranee al sindacato della Corte di cassazione.
  • È inammissibile la censura che ripropone doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette, quando non individua un vizio scrutinabile in sede di legittimità.
  • La contestazione del diniego della particolare tenuità del fatto non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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