Cassazione Penale, Ordinanza n. 37315/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), impugnata dall'imputato. Dal testo risulta che i motivi di ricorso deducevano asseriti difetti di motivazione in ordine alla misura della pena concordata e irrogata. La Corte rileva però che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per specifiche violazioni di legge tassativamente previste, tra cui non rientra il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena, salvo il caso di pena illegale; nel caso concreto, il ricorso non deduceva una pena illegale ma solo censure sulla motivazione della misura sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché volto a contestare la motivazione sulla misura della pena in una sentenza di patteggiamento, doglianza estranea ai limiti di impugnabilità fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di patteggiamento; il provvedimento impugnato è stato reso ai sensi di tale norma e seguenti.
Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; non consente di dedurre meri vizi di motivazione sulla misura della pena, salvo il caso di pena illegale.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente solo censure riconducibili alle tassative violazioni di legge previste dalla norma.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione un vizio di motivazione concernente la misura della pena concordata, poiché tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
- Per configurare un vizio utilmente deducibile contro il patteggiamento occorre allegare l'applicazione di una pena illegale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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