Cassazione Civile, Ordinanza n. 30930/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Dopo un accertamento tecnico preventivo, la proprietaria di un appartamento acquistato già ristrutturato ha convenuto in giudizio la venditrice dell'immobile e l'appaltatrice dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni per infiltrazioni e difetti dell'edificio. In primo grado la domanda è stata respinta: verso l'appaltatrice per difetto di legittimazione attiva, perché mancava un rapporto contrattuale diretto; verso la venditrice perché la domanda si fondava su una transazione stipulata tra committente-venditrice, appaltatrice e condominio, alla quale l'attrice era estranea. In appello la parte danneggiata ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle preclusioni processuali, sostenendo che la domanda ex art. 1669 c.c. non fosse nuova ma già contenuta nell'atto introduttivo, e che il giudicato interno avesse impedito di rilevarne la tardività; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la transazione del 5 aprile 2005 avrebbe avuto effetti anche in favore della condomina proprietaria; (3) violazione dell'art. 1411 c.c., perché gli obblighi assunti nell'accordo transattivo avrebbero integrato un contratto a favore di terzo e quindi sarebbero stati azionabili anche dal singolo condomino beneficiario. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo nuova e tardiva la domanda ex art. 1669 c.c. e negando efficacia diretta alla transazione nei confronti della condomina. In cassazione sono stati riproposti i tre motivi, con contestazione della qualificazione della domanda come nuova e della mancata applicazione della figura del contratto a favore di terzo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea l'esclusione dell'efficacia vincolante della transazione a favore della condomina-beneficiaria, perché un accordo transattivo può costituire anche contratto a favore di terzo. Ha respinto il primo motivo, confermando che la domanda ex art. 1669 c.c. era stata introdotta solo con memoria integrativa e quindi era nuova e tardiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la sussistenza di una doppia conforme e per la mancata dimostrazione dell'eterogeneità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili deve essere tempestivamente introdotta; se proposta per la prima volta con memoria integrativa è nuova e quindi inammissibile.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Le preclusioni processuali impediscono di introdurre una nuova causa petendi oltre i limiti temporali previsti dal sistema.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Non ricorreva giudicato interno sul punto, poiché la questione della novità della domanda è stata esaminata in conseguenza della censura svolta in appello.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato, perché il giudice ha rilevato la novità della domanda rispetto all'atto di citazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile nei casi di doppia conforme se non si dimostra l'eterogeneità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile nei limiti ordinari previsti per il ricorso per cassazione.
Un accordo transattivo può integrare un contratto a favore di terzo; l'efficacia del patto non richiede la partecipazione del terzo beneficiario alla stipula.
Norma richiamata per la trattazione camerale e la memoria illustrativa depositata in cassazione.
Massime di principio
- La domanda ex art. 1669 c.c. è nuova quando introduce, per la prima volta oltre le preclusioni di primo grado, una diversa causa petendi fondata su fatti costitutivi autonomi rispetto a quelli allegati nell'atto introduttivo.
- La mera trasformazione del titolo di responsabilità non basta a mantenere immutata la domanda se comporta l'allegazione di una vicenda fattuale diversa e più ampia.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Un contratto o una transazione può produrre effetti a favore di un terzo beneficiario anche senza la sua partecipazione alla stipula, purché dall'accordo emerga l'assunzione di un'obbligazione nei suoi confronti.
- L'estraneità formale del terzo rispetto al negozio non esclude di per sé la sua azionabilità quando il patto sia stato concluso anche nel suo interesse come contratto a favore di terzo.
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