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Sentenza

Sentenza n. 3336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05439/2022, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202209941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto regionale di approvazione e ammissibilità, in misura ridotta, del contributo straordinario per i danni alle scorte di formaggio causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa agricola contestava il riconoscimento in misura ridotta del contributo richiesto per i danni subiti da oltre 16.000 forme di formaggio durante il sisma del 2012. In appello deduceva eccesso di potere per manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché eccesso o sviamento di potere e illegittimità costituzionale della disciplina applicata. La censura costituzionale riguardava, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 74/2012, nella parte in cui riservava il contributo straordinario per i danni a prodotti in corso di maturazione o stoccaggio alle aziende appartenenti ai Consorzi del Grana Padano o del Parmigiano Reggiano.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l'appello e confermato la sentenza del TAR. La Sezione ha ritenuto necessaria l'applicazione della disciplina normativa posta a fondamento del provvedimento regionale, la cui legittimità costituzionale era stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 2025, successiva all'incidente di costituzionalità sollevato dal Consiglio di Stato. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative agli artt. 3 e 41 Cost., riconoscendo che le aziende appartenenti ai Consorzi indicati assicurano controlli e attività tali da giustificare il trattamento differenziato ai fini del contributo. Di conseguenza, la censura di manifesta ingiustizia è stata respinta per rinvio alla motivazione della sentenza costituzionale; le doglianze di discriminazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti sono state ritenute non fondate, poiché il diverso trattamento discendeva da una disciplina legislativa costituzionalmente legittima; è stata inoltre respinta la censura di incostituzionalità. Le spese del grado sono state compensate in ragione dell'incidente di costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lettera b-bis), d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in l. 1 agosto 2012, n. 122

    nella parte in cui limita la spettanza del contributo straordinario, preordinato al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, alle aziende facenti parte del Consorzio del Grana Padano o del Parmigiano Reggiano

    La disciplina prevede un trattamento differenziato per l'accesso al contributo straordinario; tale differenziazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in considerazione dei controlli e delle attività assicurati dalle aziende appartenenti ai Consorzi indicati.

  • artt. 3 e 41 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al trattamento differenziato previsto dalla disciplina del contributo sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia mediante rinvio alle considerazioni poste a base della sentenza della Corte costituzionale, ritenute dirimenti per la decisione dei motivi di appello.

  • sentenza Corte costituzionale n. 164 del 2025

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis), d.l. n. 74/2012, confermando la legittimità del trattamento differenziato per l'accesso al contributo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa riserva un contributo straordinario a una determinata categoria di operatori economici, il trattamento differenziato non viola gli artt. 3 e 41 Cost. se è giustificato da specifici controlli, garanzie e attività connessi alla categoria destinataria del beneficio.
  • Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato non fondata la questione relativa alla norma applicata nel giudizio amministrativo, le censure di disparità di trattamento, manifesta ingiustizia o difetto di istruttoria che presuppongano l'illegittimità di quella disciplina non possono essere accolte quando il provvedimento amministrativo si sia conformato alla normativa.
  • Il giudice amministrativo, dopo la definizione dell'incidente di costituzionalità, deve applicare la norma come interpretata e ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, anche mediante rinvio alla motivazione della relativa sentenza quando essa sia dirimente per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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