Sentenza n. 16435/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 15140/2025, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego ministeriale di conferimento di una ricompensa al valore e/o al merito civile e ordinato all’Amministrazione di ripronunciarsi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente ricompensa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. I ter, n. 15140/2025, pubblicata il 31 luglio 2025 e attestata come passata in giudicato il 2 gennaio 2026. La pronuncia aveva accolto il ricorso contro il diniego comunicato dal Ministero dell’Interno il 1° ottobre 2019, annullandolo per difetto di motivazione del parere della Commissione e imponendo una nuova pronuncia conforme al giudicato. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 2 febbraio 2026, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione; ha inoltre rappresentato il decorso del termine di 120 giorni richiamato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 669/1996. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto nei limiti indicati. Il TAR ha precisato che il giudicato non ha esaurito la discrezionalità amministrativa né predeterminato l’esito della richiesta di ricompensa: poiché l’annullamento era fondato sul difetto di motivazione, il Ministero può riesaminare l’affare e valutare nuovamente i fatti, ma deve svolgere una nuova e approfondita istruttoria e motivare adeguatamente la decisione, positiva o negativa, sulla spettanza della ricompensa. È quindi ordinato al Ministero di determinarsi definitivamente sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Sono respinte le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora, perché l’istruttoria e la decisione competono alla Commissione ministeriale e il termine assegnato consente la riedizione del procedimento. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Con la sentenza n. 15140/2025, di cui si chiede esecuzione, il giudice amministrativo ha disposto: “10. Il Collegio, pertanto, accoglie il primo ed assorbente motivo di illegittimità per difetto di motivazione dell’impugnato parere, che se da un lato non rende conoscibili le ragioni sottese al mancato rinvenimento nelle azioni del ricorrente i presupposti per integrare le condizioni di cui alla legge n. 13/1958, dall’altro non fornisce neanche elementi univoci atti a dimostrare di aver compiuto la valutazione prescritta dall’art. 9 della medesima legge, al fine del riconoscimento della ricompensa di cui all’art. 1 della legge n. 658/1956, né le ragioni sottese all’esito negativo della stessa.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato; nel caso concreto il TAR ha accolto l’azione ordinando la riedizione del potere nei limiti conformativi della pronuncia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non occorre nominare un commissario ad acta e non è equa la richiesta di penalità di mora, atteso che l’istruttoria e la decisione finale spettano alla competente commissione ministeriale e visti i brevi tempi che si impongono all’Amministrazione ai fini della riedizione del procedimento de quo.
Nel caso concreto il TAR ha ritenuto non giustificata la penalità di mora, assegnando invece all’Amministrazione un termine per concludere la nuova istruttoria e adottare la decisione; ha escluso anche la nomina del commissario ad acta.
art. 9 legge n. 13/1958
Il Collegio, pertanto, accoglie il primo ed assorbente motivo di illegittimità per difetto di motivazione dell’impugnato parere, che se da un lato non rende conoscibili le ragioni sottese al mancato rinvenimento nelle azioni del ricorrente i presupposti per integrare le condizioni di cui alla legge n. 13/1958, dall’altro non fornisce neanche elementi univoci atti a dimostrare di aver compiuto la valutazione prescritta dall’art. 9 della medesima legge, al fine del riconoscimento della ricompensa di cui all’art. 1 della legge n. 658/1956, né le ragioni sottese all’esito negativo della stessa.
La Commissione deve valutare se i fatti sottoposti alla sua attenzione integrino i presupposti legali per la ricompensa; il giudicato impone che tale valutazione sia svolta mediante nuova istruttoria e sia adeguatamente motivata.
art. 1 legge n. 658/1956
Il Collegio, pertanto, accoglie il primo ed assorbente motivo di illegittimità per difetto di motivazione dell’impugnato parere, che se da un lato non rende conoscibili le ragioni sottese al mancato rinvenimento nelle azioni del ricorrente i presupposti per integrare le condizioni di cui alla legge n. 13/1958, dall’altro non fornisce neanche elementi univoci atti a dimostrare di aver compiuto la valutazione prescritta dall’art. 9 della medesima legge, al fine del riconoscimento della ricompensa di cui all’art. 1 della legge n. 658/1956, né le ragioni sottese all’esito negativo della stessa.
La domanda di ricompensa deve essere definita sulla base della valutazione dei presupposti previsti dalla disciplina richiamata; il giudicato non impone un esito favorevole, ma una nuova decisione istruita e motivata.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per difetto di motivazione senza predeterminare l’esito sostanziale della richiesta, il giudicato non esaurisce la discrezionalità amministrativa: l’Amministrazione può riesaminare l’affare e rivalutare i fatti, purché rispetti i vincoli conformativi della pronuncia.
- In sede di ottemperanza a una sentenza di annullamento per vizio motivazionale, l’effetto conformativo può consistere nell’obbligo di svolgere una nuova e approfondita istruttoria e di adottare una decisione adeguatamente motivata, anche di contenuto negativo, senza che ciò costituisca violazione o elusione del giudicato.
- La nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora non conseguono automaticamente all’accertamento dell’inerzia: possono essere escluse quando l’attività residua richiede l’esercizio della competenza istruttoria e decisionale dell’organo amministrativo e il giudice assegna un termine per provvedere.
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