Cassazione Penale, Sentenza n. 14407/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un provvedimento che vietava l'uso di strumenti alimentati a cavo elettrico per il taglio dei capelli nelle sezioni 41-bis; il ricorrente sosteneva che il divieto ledeva il diritto all'igiene personale e alla dignità durante la detenzione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il diritto all'igiene personale è tutelato dall'ordinamento (art. 8 l. 354/1975 e art. 8 d.P.R. 230/2000) ma che le modalità di esercizio del diritto possono essere regolamentate dall'Amministrazione penitenziaria in funzione di ordine, sicurezza e trattamento rieducativo. La circolare applicativa riguardante le sezioni 41-bis prevede la gratuità del servizio barberia affidato a detenuto lavorante e disciplina tempi, modi e verifiche sugli strumenti. La limitazione dell'uso di strumenti elettrici è stata ritenuta riconducibile alla discrezionalità organizzativa delle Direzioni d'istituto, motivata da ragioni di sicurezza e organizzazione e non arbitraria; il divieto non ha in concreto negato il diritto all'igiene del detenuto Martinelli. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento (ovvero la pronuncia che aveva ritenuto illegittimo il divieto) e ha disposto la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto dal ricorrente.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975 (art. 8)
Garantisce al recluso il diritto all'igiene personale come parte della dignità umana; tuttavia non impedisce che le modalità di esercizio siano disciplinate dall'Amministrazione penitenziaria.
D.P.R. n. 230 del 2000 (art. 8)
Attua le disposizioni sull'ordinamento penitenziario relative ai servizi (tra cui barberia) e legittima regole organizzative interne sugli strumenti e sulle modalità di erogazione del servizio.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Regime detentivo speciale che giustifica misure organizzative e di sicurezza peculiari; le sezioni 41-bis possono essere soggette a regolamentazioni più restrittive delle modalità di esercizio dei diritti.
Circolare applicativa sulle sezioni 41-bis
Stabilisce la gratuità del servizio barberia, la nomina del detenuto lavorante e prescrizioni operative e di verifica sugli strumenti; legittima quindi limitazioni strumentali finalizzate alla sicurezza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 4030/2020; Sez. 1, n. 23533/2020; Sez. 7, n. 7805/2013; Sez. 7, n. 373/2014)
Consolidato principio che distingue il nucleo intangibile del diritto soggettivo del detenuto (che è tutelato) dalle modalità del suo esercizio (assoggettate a regolamentazione amministrativa); solo la negazione del diritto è sindacabile giudizialmente, mentre scelte amministrative non manifestamente irragionevoli rientrano nella discrezionalità.
Massime di principio
- Il diritto all'igiene personale del detenuto è costituzionalmente protetto, ma le modalità concrete di fruizione possono essere regolate dall'Amministrazione penitenziaria
- Le restrizioni imposte dall'Amministrazione (es. divieto di specifici strumenti) sono legittime se perseguono finalità di ordine, sicurezza o organizzazione e non risultano manifestamente irragionevoli o tali da inibire la fruizione del diritto nel suo nucleo essenziale
- La discrezionalità organizzativa delle Direzioni d'istituto consente modelli differenziati tra istituti; non è richiesta uniformità assoluta di scelte
- Il giudice può intervenire solo se c'è una vera e propria negazione del diritto o una compressione talmente intensa da travalicare la ragionevolezza e proporzionalità delle misure adottate
- In casi simili, il ricorrente deve dimostrare che la misura non soltanto disciplina le modalità, ma impedisce effettivamente l'esercizio del diritto sostanziale
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