Cassazione Penale, Sentenza n. 15378/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per ricettazione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per mancata applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato l'eccezione sull'illegittimità del rigetto del patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale della pena e per il riconoscimento della continuazione esterna; (iii) vizio di motivazione e travisamento delle emergenze probatorie rispetto alla riconducibilità degli atti di compravendita e delle intercettazioni alla regolarità delle operazioni (art. 648 c.p.); (iv) mancata valutazione delle condizioni per l'applicazione di pene sostitutive (artt. 20-bis, 133 c.p.; artt. 58 e 59 l. 689/1981).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso (in particolare il primo motivo), ha ritenuto instaurato il rapporto processuale in sede di legittimità e ha esaminato la prescrizione. Ha calcolato il termine decennale di prescrizione per il reato di ricettazione e ha concluso che i reati erano estinti per prescrizione: per la pasta nocciola e le gocce di cioccolato rispettivamente il 14 e il 16 novembre 2025; per le conserve di pomodoro il 12 novembre 2025; per le bottiglie di vino il 12 gennaio 2026. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. Decisione del 8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La doglianza concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla riduzione prevista per il rito abbreviato è stata ritenuta ammissibile; tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della riduzione perché ha dichiarato estinti i reati per prescrizione.
La norma che definisce il reato di ricettazione è stata richiamata come oggetto delle contestazioni probatorie; tuttavia il giudizio sulla fondatezza delle contestazioni probatorie (travisamento delle emergenze processuali) è rimasto assorbito dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.
Richiamati in relazione alla possibile applicazione di pene sostitutive o riduzioni del trattamento sanzionatorio; la Corte ha rilevato carenza motivazionale sul punto in grado di censura ma non ha risolto la questione sostanziale per l'intervenuta prescrizione.
Norme sulle sanzioni amministrative e sulle pene sostitutive richiamate nella censura; la decisione di estinzione per prescrizione ha reso superflua la statuizione sulla loro applicabilità.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al fatto che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.
Massime di principio
- La prescrizione può essere valorizzata in sede di Cassazione anche quando siano dedotti vizi di motivazione: se il termine di prescrizione è già decorso, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Il calcolo della prescrizione si effettua in relazione alla data di consumazione del reato e, quando il reato è connesso a fatti presupposti (es. insolvenza fraudolenta), secondo la data emergente dagli atti (denuncia, documentazione) e tenendo conto dell'eventuale assenza di cause di sospensione.
- Le censure relative a errata applicazione della riduzione per il rito abbreviato e alle condizioni del patteggiamento devono essere valutate, ma possono risultare irrilevanti se sopravviene la prescrizione; tuttavia permangono diritti di verifica sul corretto calcolo del trattamento sanzionatorio quando la prescrizione non sia intervenuta.
- Quando viene eccepita la regolarità documentale o la liceità della detenzione della merce, il giudice deve valutare la prova; se però la prescrizione è già maturata, il giudizio di merito sulle questioni probatorie può rimanere inesaminato.
- Le parti devono prestare attenzione alle condizioni sottese ai patteggiamenti (ad esempio la subordinazione alla sospensione condizionale della pena): anche se la pena inflitta in sede di giudizio risultasse più favorevole, l'interesse all'accoglimento del motivo può sussistere se la condizione non è stata rispettata.
- Procedure in Cassazione celebrate per iscritto richiedono il rispetto dei termini per la richiesta di trattazione orale; in loro mancanza il contraddittorio avviene per iscritto.
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