Sentenza del 08/01/2016 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Raddoppio dei termini in caso di denunzia penale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI rilievi IRAP sono stati ritenuti illegittimi perché tardivi. Il raddoppio dei termini può riguardare, ricorrendone i presupposti, gli accertamenti relativi a IVA e imposte sui redditi, ma non quelli concernenti esclusivamente l'IRAP, in assenza di una violazione penalmente rilevante riferibile a tale imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 in presenza di una violazione che comporti l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Il principio richiamato dalla sentenza è che l'evasione IRAP non costituisce, di per sé, un illecito penale tributario rilevante ai fini del d.lgs. 74/2000, poiché le dichiarazioni oggetto dei reati tributari sono le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA. Pertanto, il raddoppio dei termini non può essere utilizzato per rendere tempestivi accertamenti IRAP emessi oltre il termine ordinario.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
Il raddoppio dei termini opera solo quando la violazione fiscale comporta effettivamente l'obbligo di denuncia per un reato previsto dal d.lgs. 74/2000. Non è applicabile automaticamente all'IRAP, poiché l'evasione di tale imposta non integra i reati tributari considerati dalla norma.
Art. 331 codice di procedura penale
La norma disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Ai fini del raddoppio, deve trattarsi di un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Secondo il principio richiamato dalla sentenza, il reato riguarda dichiarazioni fiscali relative ai redditi e all'IVA, non la dichiarazione IRAP. Di conseguenza, una violazione esclusivamente IRAP non giustifica il raddoppio dei termini.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11147 del 15 novembre 2011
La legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive e le dichiarazioni oggetto del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA
La giurisprudenza esclude la rilevanza penale autonoma dell'evasione IRAP ai fini dei reati dichiarativi previsti dal d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento è un'eccezione e non può essere applicato sulla base della sola astratta possibilità di una denuncia penale: deve esistere una violazione concretamente riconducibile a un reato previsto dal d.lgs. 74/2000.
- Per gli accertamenti esclusivamente IRAP, l'Amministrazione non può normalmente invocare il raddoppio dei termini fondato su reati dichiarativi tributari, poiché l'evasione IRAP non è autonomamente penalmente rilevante secondo il principio richiamato.
- Quando un atto riguarda più tributi, la tempestività deve essere valutata separatamente per ciascuna imposta: il raddoppio eventualmente valido per IVA o imposte sui redditi non si estende automaticamente alla parte relativa all'IRAP.
- In una situazione analoga occorre verificare il termine ordinario applicabile, la data di notifica dell'accertamento, il periodo d'imposta interessato e l'effettiva esistenza dei presupposti per una denuncia relativa a un reato tributario.
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