Sentenza del 08/01/2016 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Varese
ISCRIZIONE IPOTECARIA - Limiti all'iscrizione - Debito complessivo del contribuente superiore alla soglia di euro 20.000 - Contestazione - Infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. È stato affermato che l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente quando l'importo complessivo del credito supera euro 20.000. Nel calcolo devono essere incluse tutte le somme dovute dal contribuente e complessivamente vantate dal concessionario, indipendentemente dal titolo o dall'ente impositore cui ciascun credito si riferisce.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria sostenendo che il debito rilevante ai fini della soglia di euro 20.000 dovesse essere calcolato considerando separatamente le singole somme o i singoli crediti, anziché il totale complessivamente dovuto. La contestazione riguardava quindi il superamento della soglia minima necessaria per procedere all'iscrizione.
Norme richiamate
Disciplina dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione
L'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l'importo del credito supera euro 20.000.
La soglia deve essere verificata con riferimento all'ammontare complessivo dei crediti affidati all'Agente della riscossione, non considerando isolatamente le singole posizioni debitorie.
Massime di principio
- Per verificare il superamento della soglia prevista per l'iscrizione ipotecaria, occorre sommare tutti i debiti complessivamente vantati dall'Agente della riscossione nei confronti del contribuente.
- Nel totale possono rientrare somme dovute a qualsiasi titolo e riferite a diversi enti impositori, purché siano complessivamente affidate al concessionario.
- La soglia non deve essere valutata necessariamente con riferimento a ciascuna cartella, imposta o singolo credito separatamente.
- Una contestazione basata soltanto sulla frammentazione dei debiti in più posizioni non è sufficiente a invalidare l'iscrizione, se il totale complessivo supera la soglia prevista.
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