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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - Ires e Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Onere della prova sul contribuente - Detraibilità IVA - Onere della prova sull'Agenzia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e i relativi effetti ai fini IRES e IVA. Per le imposte dirette, il contribuente deve dimostrare che i costi dedotti sono effettivi, inerenti all'attività, di competenza, certi e determinati o determinabili. Ai fini IVA, invece, l'Amministrazione deve provare che l'operazione non sia stata realmente effettuata tra i soggetti indicati in fattura oppure che la fattura faccia parte di una frode alla quale il cessionario abbia partecipato.

La decisione

La sentenza afferma una diversa ripartizione dell'onere della prova: per la deducibilità dei costi l'onere grava sul contribuente; per la detrazione IVA l'onere iniziale grava sull'Agenzia delle Entrate. La prova dell'Ufficio può essere fornita anche tramite presunzioni e dichiarazioni rese in sede penale da dipendenti della società, purché tali elementi siano valutati come indizi e risultino idonei, insieme agli altri elementi del caso, a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la partecipazione del contribuente alla frode.

Norme richiamate

  • Normativa IRES sulla deducibilità dei costi

    La deduzione è ammessa solo se il contribuente prova effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità del costo.

  • Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta

    In caso di operazioni soggettivamente inesistenti o di frode, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza del rapporto tra i soggetti indicati in fattura oppure la consapevole partecipazione del cessionario alla frode.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti occorre distinguere tra imposte dirette e IVA, perché l'onere della prova non è identico.
  • Ai fini delle imposte dirette, il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la concreta esistenza, inerenza e corretta imputazione temporale dei costi.
  • Ai fini IVA, non è sufficiente per l'Agenzia richiamare genericamente l'inesistenza soggettiva: deve fornire elementi che dimostrino l'inesistenza dell'operazione tra i soggetti fatturanti o la consapevole partecipazione del contribuente alla frode.
  • Le dichiarazioni rese in sede penale possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari, ma non hanno automaticamente valore di prova decisiva e devono essere valutate insieme al complesso degli elementi disponibili.
  • La mera irregolarità o inattendibilità del fornitore non dimostra da sola che il contribuente abbia partecipato alla frode IVA; occorrono ulteriori elementi idonei a provare la sua consapevolezza o conoscibilità della frode.

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