Sentenza del 08/01/2016 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - FINANZIAMENTI EROGATI - RISCHIO CREDITIZIO - TRASFERIMENTO ALLA CASA MADRE - Commissioni per le garanzie - Inerenza - Sussiste - Deducibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'inerenza delle commissioni rispetto all'attività della branch e, conseguentemente, la loro deducibilità ai fini IRES. Le garanzie assunte dalla casa madre coprivano un rischio direttamente collegato ai finanziamenti erogati dalla branch e costituivano quindi un costo funzionale all'attività bancaria esercitata in Italia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, delle commissioni passive corrisposte dalla branch italiana alla casa madre estera. Tali commissioni remuneravano le garanzie prestate dalla casa madre in relazione al rischio di insolvenza sui finanziamenti concessi dalla branch ai propri clienti, finanziamenti alimentati da provvista previamente trasferita dalla casa madre alla sede italiana. Il punto centrale era stabilire se tali costi fossero inerenti all'attività produttiva di reddito della branch.
Norme richiamate
Norme IRES in materia di inerenza e deducibilità dei componenti negativi di reddito
Un costo è deducibile quando presenta un collegamento funzionale con l'attività da cui deriva il reddito, anche se non produce necessariamente un ricavo immediato o diretto. Le commissioni per garanzie collegate ai finanziamenti erogati dalla branch sono state considerate inerenti perché riferite a un rischio tipico e concreto dell'attività bancaria.
Massime di principio
- Le commissioni pagate a una casa madre o a una società del gruppo possono essere deducibili se remunerano servizi, garanzie o funzioni effettivamente collegati all'attività produttiva di reddito della società italiana.
- Nel settore finanziario, i costi sostenuti per coprire il rischio di credito possono essere inerenti anche quando la garanzia è prestata da un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
- La deducibilità richiede che sia dimostrato il collegamento tra il costo e l'attività esercitata, nonché l'effettività della prestazione o della garanzia e la sua coerenza economica.
- Il trasferimento della provvista dalla casa madre alla branch non esclude, di per sé, la deducibilità delle commissioni per la garanzia del rischio di insolvenza relativo ai finanziamenti successivamente concessi ai clienti.
- Nei rapporti infragruppo è opportuno documentare la garanzia prestata, il rischio assunto, i finanziamenti coperti e i criteri utilizzati per determinare l'importo delle commissioni.
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