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Sentenza

Sentenza n. 15179/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 44929 del 18.6.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202606996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale presentata il 18 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva concluso il procedimento avviato con la domanda del 18 giugno 2025, presentata ai sensi del d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che sussisteva l’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda e che il termine applicabile era decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, a richiesta dell’interessata, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, con termine di ulteriori 180 giorni dalla richiesta. Ha condannato il Ministero alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    che, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato il 23.6.2026 (dep. in pari data), l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 18.6.2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;

    Il ricorso avverso il silenzio è stato proposto per accertare l’illegittimità dell’inerzia e ottenere l’ordine di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 12/2020

    sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’obbligo del Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro il termine stabilito dalla disciplina applicabile.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi. Il superamento infruttuoso del termine, in assenza del provvedimento conclusivo, integra inerzia illegittima.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso il silenzio, l’accoglimento richiede che sussista in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere e che l’inerzia si sia protratta oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il mancato provvedimento oltre tale termine consente di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.
  • In caso di accoglimento dell’azione contro il silenzio, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione resti ulteriormente inerte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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