Ordinanza n. 1559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza del TAR Toscana e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la mancata comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo nei confronti della persona straniera. Il Ministero ha sostenuto che tale comunicazione non poteva essere notificata, poiché il destinatario, dopo essersi allontanato volontariamente dalla struttura di accoglienza, si era reso irreperibile, sottraendosi al circuito dell’accoglienza e rendendo di fatto impossibile qualsiasi interlocuzione con l’amministrazione procedente. È stato inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, valorizzando l’irreperibilità del destinatario e l’impossibilità di instaurare con lui una interlocuzione procedimentale; ha inoltre ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dal Ministero. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Toscana, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando l’appello presenti apprezzabili elementi di fondatezza e sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza.
- La comunicazione di avvio del procedimento non può essere eseguita quando il destinatario, dopo essersi allontanato volontariamente dalla struttura di accoglienza, si sia reso irreperibile, sottraendosi al circuito dell’accoglienza e rendendo di fatto impossibile qualsiasi interlocuzione con l’amministrazione procedente.
- L’irreperibilità volontaria del destinatario, ove renda concretamente impossibile la comunicazione e l’interlocuzione procedimentale, costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della fondatezza dell’appello contro una sentenza che abbia annullato l’atto amministrativo per omessa comunicazione di avvio.
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