Cassazione Penale, Ordinanza n. 33377/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta genericità delle doglianze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era formulato in modo del tutto generico, privo di una specifica e adeguata critica alla decisione impugnata, la quale era stata emessa a seguito di concordato in appello sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.
Norme richiamate
richiamato come base della decisione di appello resa a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi
invocato dal ricorrente quale vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
invocato dal ricorrente quale vizio di motivazione dedotto in cassazione
applicato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure del tutto generiche, prive di specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di appello è resa all'esito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi, il ricorso che non confronti in modo puntuale tale assetto processuale non supera il vaglio di ammissibilità.
- La mera evocazione dei vizi di violazione di legge o di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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