Cassazione Civile, Ordinanza n. 32501/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni lavoratori, cessato il rapporto di lavoro nel 2016 con una società cooperativa poi cancellata dal Registro delle imprese nel 2018, hanno convenuto in giudizio due ex soci della cooperativa per ottenere l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la declaratoria della mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto nelle somme indicate e l'accertamento del diritto al TFR anche ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia INPS. Il Tribunale di Napoli ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Bari o del Tribunale di Napoli Nord; riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, quest'ultimo ha promosso d'ufficio regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. La questione riguardava dunque l'individuazione del foro territorialmente competente nelle controversie di lavoro quando il datore di lavoro sia cessato e la domanda sia proposta oltre sei mesi dalla cessazione dell'azienda o della dipendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Napoli o, in via alternativa, del Tribunale di Bari, entrambi in funzione di giudice del lavoro, escludendo che potesse applicarsi il criterio del luogo di lavoro (o della dipendenza aziendale) di cui all'art. 413, commi 2 e 3, c.p.c., perché la domanda era stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della società datrice di lavoro. Ha inoltre affermato che, in difetto degli altri fori speciali rilevanti, la competenza va individuata con il foro sussidiario del convenuto persona fisica ex art. 18 c.p.c., con conseguente competenza alternativa del tribunale del luogo di residenza di ciascun convenuto. Nessuna statuizione sulle spese, per la natura ufficiosa del procedimento.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito ritenga di essere incompetente; la Corte ne afferma l'ammissibilità in presenza di competenza territoriale inderogabile.
i fori del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e del luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza sono fori speciali rilevanti per le controversie di lavoro, ma nel caso concreto non erano utilizzabili per mancanza di allegazioni sul luogo di stipula e per decorso del termine di sei mesi dalla cessazione della dipendenza/azienda.
la competenza territoriale relativa al luogo di lavoro o della dipendenza permane solo se la domanda è proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o della sua dipendenza; decorso tale termine, il foro non opera più in via permanente.
in via sussidiaria richiama il foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. per individuare la competenza territoriale nella controversia.
fornisce il foro generale delle persone fisiche, applicabile in via sussidiaria nella controversia di lavoro esaminata.
il criterio del cumulo soggettivo non si applica ai fori speciali del processo del lavoro.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, i fori speciali del luogo di stipula del contratto e del luogo di esecuzione dell'attività hanno carattere prioritario, ma il foro della dipendenza aziendale conserva efficacia solo per sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o della dipendenza.
- Decorso il termine di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale va determinata tramite il foro sussidiario generale delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c., con riferimento alla residenza dei convenuti.
- Il criterio del cumulo soggettivo non è utilizzabile per derogare o ampliare i fori speciali previsti per il processo del lavoro.
- La cancellazione del datore di lavoro dal Registro delle imprese e il decorso di un lungo intervallo temporale dalla cessazione del rapporto possono escludere l'applicazione del foro della sede aziendale o della dipendenza.
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