Cassazione Penale, Ordinanza n. 25232/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda ricorsi per cassazione proposti congiuntamente da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 ottobre 2025. I ricorrenti contestavano: 1) l'affermazione di responsabilità per invasione di edifici/occupazione abusiva, deducendo che mancasse un apprezzabile lasso temporale dell'occupazione e che la Corte territoriale avesse ritenuto sufficiente la mera abusività senza considerare la temporaneità; 2) la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, invocata in relazione all'esigenza abitativa; 3) la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche alla luce della novella del 2022. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che per il delitto di occupazione abusiva è sufficiente l'abusività e la non temporaneità della condotta, e che il reato ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato e meramente reiterativo di una doglianza già respinta in appello: lo stato di necessità può scriminare l'occupazione solo se ricorrono, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, assoluta necessità e inevitabilità del pericolo, e solo per fronteggiare un pericolo attuale e risolutivo della propria esigenza abitativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo dell'appello: la particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di invasione/occupazione abusiva quando l'occupazione arbitraria si prolunga per un consistente periodo e perdura, perché la condotta susseguente presuppone l'esaurimento dell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza.
Norme richiamate
delitto di cui all'art. 633 cod. pen.
L'occupazione abusiva di un immobile è configurabile quando la condotta è abusiva e non meramente occasionale o temporanea; se si protrae nel tempo, assume natura permanente, con persistente limitazione del godimento del titolare.
art. 2 Cost.
diritti fondamentali dell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.
Il pericolo grave alla persona che può fondare lo stato di necessità può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali.
scriminante dello stato di necessità
La scriminante è invocabile per l'occupazione abusiva solo se l'azione è assolutamente necessaria e il pericolo è inevitabile altrimenti, e tali presupposti devono sussistere per tutto il tempo dell'occupazione.
causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto
Non è applicabile all'invasione/occupazione abusiva quando la condotta si protrae per un periodo consistente e perdura, poiché la valutazione della condotta susseguente presuppone l'esaurimento del reato.
Massime di principio
- Nel delitto di occupazione abusiva di immobile, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la prova dell'abusività dell'occupazione e della sua non temporaneità, non essendo necessario un lasso temporale predeterminato.
- Quando l'occupazione abusiva si protrae nel tempo, il fatto assume natura permanente, con conseguente permanenza della lesione del godimento del bene in capo al titolare.
- Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo in presenza di un pericolo grave per la persona, anche connesso al diritto all'abitazione, ma occorre che l'azione sia assolutamente necessaria e che il pericolo non sia altrimenti evitabile per l'intera durata dell'occupazione.
- La particolare tenuità del fatto non è compatibile con una condotta di occupazione abusiva che perduri per un apprezzabile lasso di tempo, poiché la causa di non punibilità presuppone un fatto esaurito e non una condotta criminosa ancora in atto.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre senza specifica critica le medesime doglianze già respinte dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto pertinenti.
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