Cassazione Penale, Sentenza n. 40963/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inefficace il sequestro probatorio emesso il 6 aprile 2023 nei confronti di Mario Candida. Il Pubblico ministero deduce la violazione delle norme di diritto processuale (art. 568 comma 4 e art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.) sostenendo che, essendo stati restituiti gli originali dopo averne fatta copia, l'indagato non avrebbe un interesse attuale al riesame e quindi la decisione del riesame sarebbe errata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 18253/2008 (Tchmil) secondo cui, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se è stata estratta copia degli atti. Tuttavia la Corte ha altresì affermato che la valutazione della carenza di interesse compete all'organo giudicante (il Collegio della cautela) una volta ricevuti gli atti ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; il Pubblico ministero avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale non solo il decreto di sequestro ma anche l'atto di restituzione. Per la mancata trasmissione nei termini previsti dall'art. 324 (che richiama l'art. 309), il provvedimento cautelare perde efficacia e il Tribunale del riesame ha legittimamente dichiarato l'inefficacia della misura. In conclusione il ricorso viene respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione; la Corte non entra nel merito della presunta violazione sostanziale di questa norma ma dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norma di rito evocata dal ricorrente; la Corte non accoglie il rilievo processuale per inammissibilità del ricorso.
Disciplina la trasmissione degli atti al Collegio della cautela e prevede la perdita di efficacia della misura se la trasmissione non avviene nei termini; la Corte rileva che la mancata trasmissione ha reso inevitabile la dichiarazione di inefficacia da parte del Tribunale del riesame.
art. 309 c.p.p. (commi richiamati)
Richiamato rispetto agli effetti della mancata trasmissione e alla perdita di efficacia della misura cautelare; la Corte sottolinea il richiamo normativo nell'art. 324.
Sentenza Sezioni Unite n. 18253/2008 (Tchmil)
Principio consolidato: la restituzione della cosa sequestrata determina inammissibilità della richiesta di riesame o del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, anche se è stata estratta copia degli atti; l'estrazione di copie è autonoma rispetto al decreto di sequestro e non soggetta allo stesso gravame.
Massime di principio
- La restituzione degli originali sottoposti a sequestro fa venir meno l'interesse dell'indagato al riesame; in tali casi le impugnazioni risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La valutazione della sussistenza della carenza di interesse deve essere compiuta dal Collegio della cautela dopo aver ricevuto tutti gli atti; pertanto gli atti devono essere tempestivamente trasmessi all'organo giudicante.
- La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dall'art. 324 c.p.p. comporta la perdita di efficacia della misura cautelare reale e può giustificare la dichiarazione di inefficacia da parte del Tribunale del riesame.
- L'estrazione di copia della documentazione sequestrata è un provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro e non assorbe gli effetti processuali della restituzione degli originali; l'estrazione non conserva automaticamente l'interesse a impugnare il sequestro.
- Il Pubblico ministero deve curare la completa trasmissione degli atti (inclusa la documentazione sulla restituzione) se intende che il Collegio valuti l'ammissibilità del ricorso: l'omissione può rendere inammissibile il ricorso o legittimare la dichiarazione di inefficacia del sequestro da parte del riesame.
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