Cassazione Civile, Ordinanza n. 26566/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, insieme al socio accomandatario, aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui erano state contestate maggiori imposte ai fini IRAP e IVA nei confronti della società e ai fini IRPEF nei confronti del socio. I ricorsi erano stati respinti sia in primo grado sia in appello; quindi i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione. In corso di giudizio la parte ricorrente ha però dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, chiedendo la sospensione e poi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte ha verificato, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei requisiti per la definizione agevolata e la mancata reiezione dell'istanza entro il termine previsto, nonché la mancata richiesta di trattazione entro il termine successivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha inoltre posto definitivamente le spese giudiziali a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendolo limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria e, ricorrendone i presupposti documentati, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
conversione del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
È la legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata richiamata come base normativa della domanda proposta dalla parte.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia prevista dalla normativa speciale, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito.
- L'estinzione per definizione agevolata presuppone la verifica documentale dei requisiti normativi e dell'assenza di un tempestivo diniego dell'istanza o di una richiesta di trattazione nei termini previsti.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame ed è di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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